La scadenza del 31 dicembre 2015 è rivolta a tutti i gestori di impianti e stabilimenti che sono stati autorizzati e che sono dunque in possesso di un decreto di autorizzazione alle emissioni nell’atmosfera rilasciato dall’Ente provinciale nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1999 ed il 29 aprile 2006 ai sensi ex D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
La data del 29 aprile 2006, corrisponde all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia ambientale ed alla conseguente abrogazione del D.P.R. 203/88.
Dal 29 aprile 2006 le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono state rilasciate ai sensi della parte V del D.Lgs 152/2006 con durata di 15 anni.
Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quelle passate del 31 dicembre 2011 e del 31 dicembre 2013, termini entro i quali dovevano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rilasciate ad impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988, nel periodo compreso dal 1 luglio 1989 al 1 gennaio 2000, anche in forma tacita.
Si ribadisce che le imprese che non hanno provveduto al rinnovo delle autorizzazioni sono considerate in esercizio senza autorizzazione, essendo decaduta la precedente autorizzazione, dunque passibili di pesanti sanzioni anche penali.
Breve analisi dell’adempimento
Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, il legislatore ha emanato una norma di “riordino” della quasi totalità della normativa ambientale, accorpandola in un testo unico suddiviso in sei parti.
La parte quinta, che riguarda nello specifico le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ha istituito il principio di base in merito al quale tutti gli impianti e gli stabilimenti che producono emissioni devono essere autorizzati.
Tra le diverse novità introdotte dalla rivisitazione normativa, il nuovo provvedimento di autorizzazione merita particolare attenzione prevedendo una scadenza delle autorizzazioni di 15 anni rinnovabile, cosa non prevista dalla precedente normativa.
Come conseguenza è stata abrogata la vecchia normativa in materia di qualità dell’aria che faceva capo al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 le cui autorizzazioni sarebbero rimaste in corso di validità fino al loro rinnovo.
Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della data di rilascio del precedente provvedimento di autorizzazione entro i seguenti termini:
La mancata presentazione della domanda nei termini sopra richiamati comporta la decadenza della precedente autorizzazione.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del ex D.P.R. 24 maggio 1988, n.203
La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rinnovo del precedente provvedimento di autorizzazione deve essere inoltrata:
Esclusioni
Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di attività che vengono escluse dall’obbligo di autorizzazione, quali ad esempio gli impianti di combustione disciplinati dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006:
Per maggiori informazioni si rivolga al settore Ambiente di Via Enrico Fermi a Vicenza ad uno dei seguenti recapiti:
Gianluca Barausse 0444/168339
Alessio Strazzari 0444/168472
Fabrizio Mingardo 0444/168479
Chiara Zocca 0444/168474
Paolo Carmignato 0444/168359