Emissioni in atmosfera: scadenza al 31 dicembre 2015
La scadenza del 31 dicembre 2015 è rivolta a tutti i gestori di impianti e stabilimenti che sono stati autorizzati e che sono dunque in possesso di un decreto di autorizzazione alle emissioni nell’atmosfera rilasciato dall’Ente provinciale nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1999 ed il 29 aprile 2006 ai sensi ex D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
La data del 29 aprile 2006, corrisponde all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia ambientale ed alla conseguente abrogazione del D.P.R. 203/88.
Dal 29 aprile 2006 le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono state rilasciate ai sensi della parte V del D.Lgs 152/2006 con durata di 15 anni.
Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quelle passate del 31 dicembre 2011 e del 31 dicembre 2013, termini entro i quali dovevano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rilasciate ad impianti autorizzati ex D.P.R. 203/1988, nel periodo compreso dal 1 luglio 1989 al 1 gennaio 2000, anche in forma tacita.
Si ribadisce che le imprese che non hanno provveduto al rinnovo delle autorizzazioni sono considerate in esercizio senza autorizzazione, essendo decaduta la precedente autorizzazione, dunque passibili di pesanti sanzioni anche penali.
Breve analisi dell’adempimento
Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, il legislatore ha emanato una norma di “riordino” della quasi totalità della normativa ambientale, accorpandola in un testo unico suddiviso in sei parti.
La parte quinta, che riguarda nello specifico le “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ha istituito il principio di base in merito al quale tutti gli impianti e gli stabilimenti che producono emissioni devono essere autorizzati.
Tra le diverse novità introdotte dalla rivisitazione normativa, il nuovo provvedimento di autorizzazione merita particolare attenzione prevedendo una scadenza delle autorizzazioni di 15 anni rinnovabile, cosa non prevista dalla precedente normativa.
Come conseguenza è stata abrogata la vecchia normativa in materia di qualità dell’aria che faceva capo al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 le cui autorizzazioni sarebbero rimaste in corso di validità fino al loro rinnovo.
Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della data di rilascio del precedente provvedimento di autorizzazione entro i seguenti termini:
- entro il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, per impianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
La mancata presentazione della domanda nei termini sopra richiamati comporta la decadenza della precedente autorizzazione.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del ex D.P.R. 24 maggio 1988, n.203
La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rinnovo del precedente provvedimento di autorizzazione deve essere inoltrata:
- da tutte le attività soggette;
- seguendo la procedura ordinaria o tramite adesione all’autorizzazione di carattere generale se in possesso dei requisiti previsti;
- entro il termine indicato comunque, anche se non sono stati effettuati interventi e/o modifiche all’impianto autorizzato;
- prima del termine indicato, qualora si intenda installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato)
Esclusioni
Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di attività che vengono escluse dall’obbligo di autorizzazione, quali ad esempio gli impianti di combustione disciplinati dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006:
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
- gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
- impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
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