Con riferimento al D.Lgs. 102/2020, si ricorda che lo stesso ha apportato alcune modifiche alla normativa sulle emissioni in atmosfera.
Tra queste modifiche c’è l’indicazione di sostituire, non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi, le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti (sostanze SVHC).
Nel caso in cui la sostituzione non avvenga, con decorrenza quinquennale dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti inviano una relazione all’autorità competente con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
Così pure se, in seguito all’aggiornamento degli elenchi, le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo rientrino tra quelle sopra indicate, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni, allegando alla stessa domanda la relazione, di cui sopra.
Per i gestori degli impianti esistenti, che utilizzano queste sostanze, la relazione è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e cioè entro il 28 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Ambientali.