La variazione del gestore dello stabilimento deve essere comunicata all'autorità competente (Ente provinciale) entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui essa acquista efficacia
Riguarda il caso in cui vi siano modifiche nella gestione dello stabilimento/attività (cambia il L.R.) tali che richiedano una voltura all’intestazione del Provvedimento di autorizzazione alle emissioni nell'atmosfera o dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
Nello specifico:
- la variazione del gestore dello stabilimento deve essere comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente (Ente provinciale) entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data;
- il gestore dello stabilimento è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale);
- chi non effettua la comunicazione di cui sopra entro i termini previsti, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvederà l'autorità competente (Provincia).
In seguito a quesiti chiesti all’Ente provinciale, quale autorità competente, si evidenzia che i 10 giorni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30/07/2020, n. 102 avvenuta il 28/08/2020.
Quindi:
- se la variazione è avvenuta con atto notarile efficace dal 29 agosto: ha tempo 10 giorni per richiedere la voltura;
- se la variazione è avvenuta con atto notarile efficace entro il 27 agosto: non valgono i 10 giorni
Informazioni possono essere chieste all'Area Ambiente e certificazioni di Via Enrico Fermi 134 a Vicenza (0444/168479, 0444/168474, 0444/168359)