Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
Le variazioni sono rese necessarie, per quanto riguarda la plastica, principalmente a causa dell’aumento dei costi di gestione dovuti all’incremento dei flussi conferiti.
Per la carta, dopo una serie di rilevanti riduzioni nel decennio passato, il contributo ambientale ritorna a livelli fisiologici per mantenere l’equilibrio tra ricavi e costi derivanti dall’adempimento dell’accordo ANCI-CONAI.
Dal 1° gennaio 2018 inoltre sarà anche introdotto il contributo ambientale diversificato per gli imballaggi in plastica, secondo le tre fasce sotto riportate:
La determinazione dei valori delle tre fasce è stata effettuata in base ad uno studio sugli impatti ambientali delle fasi di fine vita / nuova vita degli imballaggi
Le variazioni del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e plastica avranno effetti anche sulle procedure semplificate e forfettarie.
Entità del Contributo Ambientale per materiale da 1° gennaio 2018:
Acciaio |
8,00 €/Tonn. |
Alluminio |
45,00 €/Tonn. |
Carta |
4,00 € Tonn. |
Legno |
7,00 €/Tonn. |
Plastica |
Fascia A: 179,00 €/Tonn. Fascia B: 208,00 €/Tonn. Fascia C: 228,00 €/Tonn. |
Vetro |
13,30 €/Tonn. |
Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
dell’imballaggio finito effettuato dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;
del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.
Inoltre le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
Aspetti fiscali
Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota (vigente al momento di effettuazione dell’operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.
Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.