Entro il 27 dicembre l'acconto I.V.A. per il 2013

Come di consueto, sono utilizzabili i criteri alternativi “storico”, “previsionale”, “delle operazioni effettuate”.

PREMESSA

La norma recante la disciplina e le modalità di versamento dell’acconto Iva è contenuta nell’art. 6 della Legge n. 405 del 9 dicembre 1990. In estrema sintesi, è previsto che entro il giorno 27 dicembre, i contribuenti soggetti passivi Iva tenuti all’obbligo della liquidazione periodica e del relativo versamento dell’imposta sul valore aggiunto, provvedano al versamento di un acconto pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, secondo il regime di liquidazione periodica proprio del contribuente. Si tratta in sostanza del cosiddetto metodo storico, in base al quale determinare l’ammontare dell’acconto dovuto. Tuttavia, la norma prevede la possibilità di calcolare l’acconto attraverso altri sistemi di determinazione, secondo le indicazioni riportate di seguito.

SOGGETTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2013

Per il versamento dell'acconto Iva devono necessariamente coesistere:

a) i requisiti soggettivi, e cioè il soggetto passivo Iva o contribuente:

-        doveva esistere nel 2012;

-        deve risultare attivo nel 2013;

b) i requisiti oggettivi, e cioè, con riferimento al mese di dicembre (contribuenti mensili) o al quarto trimestre (contribuenti trimestrali):

-        doveva sussistere una posizione debitoria di tributo per il 2012;

-        deve risultare attiva una posizione debitoria d'imposta per il 2013;

e, di conseguenza, la mancanza di anche una sola delle condizioni suaccennate determina il venir meno dell'adempimento.

Alla luce di tali considerazioni, non devono versare l'acconto Iva:

-        innanzitutto i contribuenti che hanno un acconto dovuto di importo inferiore a 103,29 Euro;

-        i contribuenti che non esistevano nel 2012 oppure i contribuenti che esistevano nel 2012, ma non esistono nel corso del 2013 (hanno cessato l'attività prima del periodo per il quale è dovuto l'acconto e cioè prima di dicembre per i soggetti mensili o prima del 1° ottobre per i soggetti trimestrali);

-        i contribuenti che risultavano in credito nel mese di dicembre 2012 (contribuenti mensili) o nel quarto trimestre 2012 (contribuenti trimestrali) oppure i contribuenti che risultavano debitori di tributo per i periodi predetti, ma che risultano in credito nel mese di dicembre 2013 (Contribuenti mensili) o nel quarto trimestre 2013 (contribuenti trimestrali).

-        i contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove iniziative produttive. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 23 dicembre 2004 n. 157, ha chiarito che per coloro che applicano il regime agevolato delle nuove iniziative produttive l’acconto IVA non è dovuto nemmeno nel primo anno di fuoriuscita  dal regime agevolato (sia per decorrenza del triennio che per superamento dei ricavi);

-        i contribuenti che nell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente hanno annotato un debito d'imposta non superiore a euro 117,36, in quanto l'88% di detto ammontare risulta pari a euro 103,28 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l'effettuazione dell'acconto (euro 103,29);

-        soggetti esercenti attività di intrattenimento (art.74, comma 6, DPR n.633/72);

-        produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’Iva.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone e proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale,una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie (società conferente, erede/i che continuano l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l’attività in forma individuale, ecc.) debba versare l’acconto IVA 2013 sulla base della situazione esistente in capo al soggetto “dante causa” per il 2012 (con la possibilità comunque di utilizzare uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati).  Norme particolari sono state dettate per i casi di fusione e incorporazione (C.M. n. 52 del 3/12/1991 e Risoluzione n. 185 del 13/07/1995).

METODI DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO

Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione, come detto, tre metodi diversi per la determinazione dello stesso, ovvero il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate.

Occorre in questo senso tener presente che al contribuente è sempre concessa la libertà di determinare l’acconto adottando il metodo più convenente o di più semplice adozione, ovvero di non versare nessun importo qualora in base al metodo adottato non risulti alcuna somma dovuta.

  1. 1.      Metodo storico

Il metodo storico è spesso preferibile data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente. Utilizzando tale metodo l'acconto è pari all'88% della base di riferimento (saldo a debito dovuto), individuata tenendo conto della periodicità di liquidazione dell’imposta adottata dal contribuente, così come di seguito evidenziato.

 

Periodicità di liquidazione

Base di riferimento

Mod. IVA 2013

(anno 2012)

Mensile

Saldo a debito liquidazione dicembre 2012

VH12

Mensile “posticipato”

Saldo a debito liquidazione dicembre 2012

effettuata sulla base delle operazioni di

novembre 2012

VH12

Trimestrale

Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2012 (saldo + acconto)

VL38 – VL36 + VH13

Trimestrale

Saldo a credito liquidazione quarto trimestre 2012

VH13 – VL33

Trimestrale speciale

(autotrasportatore, distributore di carburante)

Saldo a debito liquidazione quarto trimestre 2012

VH12

 

In tutti i casi la base di calcolo deve far riferimento all’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato a suo tempo nel mese di dicembre. E’ possibile che si verifichi il caso in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente. In questo caso, l’acconto per il 2013 deve essere commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2012;

L’Agenzia delle Entrate, inoltre,  nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell’individuazione della base di riferimento, non va considerato l’ammontare degli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale.

Esempio 1: un contribuente trimestrale presenta la dichiarazione IVA relativa al 2012 a debito di € 469 (importo versato € 474 = 469 + 5 maggiorazione 1%), avendo versato a titolo di acconto per il 2012 un importo di € 1.944.

Considerato che l’IVA dovuta per il 2012 è pari a € 2.413 (€ 469 + € 1.944) l’acconto dovuto per il 2013 ammonta a € 2.123,44 (€ 2.413 x 88%).

Esempio 2: un contribuente mensile presenta la dichiarazione IVA relativa al 2012 a debito di € 2.000, avendo versato a titolo di acconto per il 2012 un importo di € 1.000.

Considerato che l’IVA dovuta per il 2012 è pari a € 3.000 (€ 2.000 + € 1.000) l’acconto dovuto per il 2013 ammonta a € 2.640,00 (€ 3.000 x 88%).

Esempio 3: un contribuente trimestrale “speciale” (autotrasportatore) presenta il saldo della liquidazioneIVA del quarto trimestre 2012, al lordo dell’acconto 2012 (rigo VH12 dichiarazione IVA relativa al 2012), pari a € 5.275.

L’acconto dovuto per il quarto trimestre 2013 è pari a € 4.642,00 (€ 5.275 x 88%).

In linea generale se la dichiarazione IVA presenta un saldo a credito per il contribuente non sussiste l’obbligo di versamento dell’acconto. Tuttavia nel caso particolare in cui la dichiarazione IVA relativa al 2012 di un contribuente trimestrale riporti un saldo a credito per effetto di un maggior acconto 2012 è necessario individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell’acconto. In altre parole l'acconto da versare per il 2013 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2012, pari alla differenza tra l’acconto versato e il saldo a credito della dichiarazione IVA relativa al 2012 (VH13 – VL33).

Esempio 4: Un contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2012 a credito di € 357, avendo versato € 5.641 a titolo di acconto.

Il saldo della dichiarazione IVA senza considerare l’acconto versato per il 2012 sarebbe stato pari a € 5.284 (5.641 – 357).

L’acconto dovuto per il 2013 è pertanto pari a € 4.649,92 (5.284 x 88%).

  1. 2.      Metodo Previsionale

L'acconto è pari all'88% dell'importo che si presume costituirà il debito d'imposta dell'ultima liquidazione periodica del 2013 (o il saldo debitorio risultante dalla dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali).

In altri termini, con l'utilizzo di tale metodo, l'acconto da effettuare risulterà pari all'88% dell'Iva che si prevede di versare per il mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili o a saldo della dichiarazione annuale Iva dell'anno 2013, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari. Di conseguenza, l'acconto Iva corrisponde all'88% dell'ammontare che si presume costituirà il debito d'imposta dell'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso o il debito d'imposta risultante dalla liquidazione del quarto trimestre, che trova operatività anche in relazione alla dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali).

In sostanza, con il metodo in argomento il contribuente ha la possibilità di determinare l'acconto in relazione alla stima delle operazioni (attive e passive) che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2013.

Il rischio dell'applicazione di questo metodo sta nella possibilità di sbagliare la previsione; se a consuntivo non risulterà versato in acconto almeno l'88% del debito accertato per dicembre o quarto trimestre 2013, sulla differenza saranno applicate le sanzioni del caso (30% dell'importo non versato o versato in meno).

  1. 3.      Metodo analitico (o delle operazioni effettuate)

Si tratta di un metodo più oneroso in termini di complessità, tuttavia consente di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni nel caso di versamento insufficiente a seguito della liquidazione definitiva dell’imposta. In questo caso, il contribuente calcola l’importo dovuto prendendo come riferimento una liquidazione “parziale” e straordinaria, in base alla quale vengono considerate:

  • ·        le operazioni attive effettuate fino alla data del 20 dicembre 2013 (ancorché non siano state emesse le relative fatture di vendita);
  • ·        le operazioni passive registrate fino alla stessa data.

Di conseguenza:

a)     il contribuente mensile dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.12 – 20.12.2013

b)     il contribuente trimestrale dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.10 – 20.12.2013

All'importo così ottenuto va aggiunta l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione.

Ad esempio, dovranno essere considerate:

  • ·        le cessioni effettuate con ddt fino al 20.12.2013 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;
  • ·        le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2013, non ancora annotate;
  • ·        le fatture comunque emesse fino al 20.12.2013 (anche se non incassate), non ancora annotate.

Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre).

Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà effettuare una liquidazione IVA “atipica” dei predetti periodi (1.12 – 20.12.2013 o 1.10 – 20.12.2013), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell'88%).

VARIAZIONE PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE

Si può verificare che un contribuente abbia adottato nel 2013 un diverso regime di liquidazione periodica rispetto al 2012. In tale ipotesi sono previste particolari modalità di determinazione della base di riferimento.

 

Caso n. 1 – contribuente mensile 2013 ex trimestrale 2012

L’acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2012 (saldo + acconto).

Mod. IVA 2013 (anno 2012)

(VL38 – VL36 + VH13) : 3

 

Esempio: Il debito IVA dovuto in sede di dichiarazione relativa al 2012 è pari a € 1.560 e corrisponde alla somma di € 703 (rigo VL38) diminuito di quanto indicato a rigo VL36 a titolo di interessi trimestrali e € 857 (VH13).

L’acconto dovuto per il mese di dicembre 2013 è pari a € 457,60 ed è così determinato:

€ 1.560 : 3 = € 520 x 88% = € 457,60

 

Caso n. 2 – contribuente trimestrale 2013 ex mensile 2012

L’acconto va commisurato alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Mod. IVA 2013 (anno 2012)

VH10 + VH11 + VH12

 

Esempio: Un soggetto trimestrale nel 2013 (mensile nel 2012) presenta i seguenti saldi a debito delle liquidazioni periodiche del 2012:

-        ottobre 2012                                  € 1.256

-        novembre 2012                              € 2.275

-        dicembre 2012 (acconto + saldo)    € 3.577

-        Totale                                           € 7.108

L’ammontare dell’acconto dovuto per il 2013 è pari a € 6.255,04 (€ 7.108 x 88%).

CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO LA CONTABILITA' A TERZI

I soggetti in esame possono determinare l'acconto in un altro modo ancora e cioè nella misura di due terzi dell'imposta dovuta per la liquidazione di dicembre 2013 (che viene effettuata sulla base delle registrazioni del mese di novembre 2013).

I contribuenti o soggetti passivi d'imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l'adempimento se dall'annotazione risulta un credito d'imposta o un debito d'imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,28 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l'effettuazione dell'acconto (euro 103,29).

versamenti Auto UE

Come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza UE sono tenuti al versamento dell’Iva relativa alla prima cessione interna, al fine di procedere all’immatricolazione dell’autoveicolo. In assenza di chiarimenti, si ritiene che ai fini del calcolo in esame i versamenti effettuati nel mese di dicembre 2012 con il mod.“F24 – elementi identificativi” ed indicati nel rigo VH31 del modello Iva 2013 siano sommati al rigo VH12 (che andava indicato al netto dei suddetti versamenti).

ACCONTO IVA 2013 = 88% x (VH12 + VH31)

SOGGETTI EX MINIMI 2012

I soggetti che nel 2012 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2013 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di riferimento per il 2012, non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2013.
MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “6013” (contribuente mensile) o “6035” (contribuente trimestrale) e periodo di riferimento “2013”.

I soggetti trimestrali non devono maggiorare l'ammontare dell'acconto dovuto degli interessi dell'1%. L’ammontare dell’acconto IVA può essere compensato con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

All’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 30%.

Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate utilizzando il ravvedimento operoso.

Si evidenzia che, in caso di ravvedimento operoso, le sanzioni vengono ridotte:

  • dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
  • ad 1/10 (3% dell'imposta) se il pagamento avviene entro 30 giorni;
  • ad 1/8 (3,75% dell'imposta) se si paga entro la data di presentazione della dichiarazione annuale.

Si rammenta che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.5.2007, n. 109/E, l’ammontare degli interessi da ravvedimento (interessi pari al 2,5% annuo) devono essere versati distintamente, utilizzando l’apposito codice tributo “1991”.

  • Data inserimento: 06.12.13
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 1226