L’articolo 1, commi da 115 a 120, della L. 208/2015, ha introdotto un regime fiscale di favore per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni stessi.
L’imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione o assegnazione di beni ai soci nella misura dell’8% per le sole società operative e del 10,5% per le non operative. Nel caso di assegnazione con annullamento di riserve in sospensione di imposta l’aliquota è del 13%.
Il versamento dovrà avvenire in due rate: il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017 utilizzando il modello F24 con i seguenti codici:
“1836” denominato “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
“1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
“1127”, denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Entro lo stesso termine anche gli imprenditori individuali in possesso di beni immobili strumentali, che hanno optato entro il 31 maggio, per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva (8%) calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro valore fiscale.