Scade il 7 marzo 2018 l’ultimo giorno utile per trasmettere all’Agenzia delle entrate, il modello della Certificazione unica 2018 che attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi corrisposti nel 2017. I dati confluiranno nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, disponibili per i contribuenti dal prossimo 16 aprile. In particolare, tale attestazione riguarda:
A partire dal 2018, con riferimento al periodo d’imposta 2017, la CU è funzionale anche per la certificazione di redditi derivanti dalle locazioni brevi.
Più tempo invece per le Certificazioni uniche non contenenti informazioni utili alla precompilata che potranno essere trasmesse all’Agenzia entro il termine di presentazione dei modelli 770, ovvero entro il 31 ottobre 2018. Si tratta, in pratica, di Cu contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Le Certificazioni uniche possono essere trasmesse direttamente da chi effettua la comunicazione oppure tramite gli intermediari abilitati: in entrambi i casi l’unico canale utilizzabile è il telematico, attraverso i servizi dell’amministrazione finanziaria Fisconline ed Entratel. Il modello ordinario della C.U. è composto:
Il modello ordinario della C.U. a differenza del “sintetico”, non contiene la scheda per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef. Il modello sintetico della C.U. dovrà essere consegnato al dipendente entro il 2 aprile 2018. Per avere prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione si dove attendere l’avvenuta ricezione della comunicazione. Quest’ultima è disponibile anche nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia. Le Cu inviate nei termini e scartate dal sistema vengono considerate tempestive se ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto. La C.U. 2018 contiene una nuova sezione dedicata al nuovo regime fiscale delle “locazioni brevi”. Da quest’anno, infatti, le Certificazioni uniche devono essere compilate e trasmesse anche dagli intermediari immobiliari residenti in Italia e dagli operatori che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi connessi a questi tipi di contratti o qualora intervengano nel pagamento di dette somme. Entrambi, infatti, secondo la nuova normativa, agiscono in qualità di sostituti d’imposta, operando una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della certificazione.