Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019) prevede la semplificazione degli adempienti in tema di dichiarazioni di intento prevedendo però un aumento delle sanzioni in caso di inosservanza delle nuove procedure.
Agli esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nel limite di un plafond determinato con uno dei due metodi previsti (fisso o mobile).
Il legislatore ha da sempre inteso agevolare coloro che esportano notevolmente all’estero. Per tali motivi, gli esportatori, al verificarsi di determinate condizioni, hanno diritto ad acquistare, ovvero importare, beni senza applicazione dell’IVA. L’agevolazione in questione, evitando l’applicazione dell’Iva in acquisto, evita o diminuisce la cronica situazione creditoria Iva del contribuente nei confronti dell’erario.
Tali soggetti debbono comunque acquisire lo status di esportatore abituale, fattispecie riconosciuta al ricorrere di taluni requisiti:
Dichiarazioni di intento
Per usufruire dell’agevolazione in esame, gli esportatori abituali sono tenuti a:
ponendo in essere i seguenti adempimenti:
Il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti, doveva:
Le novità del Decreto Crescita
Le principali modifiche apportate dal Decreto Crescita consistono nell’abolizione dell’obbligo:
In merito a quanto appena esposto evidenziamo che, per il fornitore dell’esportatore abituale, permane l’obbligo di eseguire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.
Essendo abolito l’obbligo di consegna a ciascun fornitore della dichiarazione di intento, risulta evidente che lo stesso dovrà essere almeno “avvisato” da parte dell’esportatore dell’avvenuta presentazione della D.I. all’Amministrazione finanziaria al fine di eseguire, prima dell’effettuazione delle operazioni, le verifiche previste dalla Legge.
A fronte delle semplificazioni appena esposte, a partire dal 1° gennaio 2020 è previsto che i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa (in regime di non imponibilità art. 8, comma 1, lettera c) DPR 633/72) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.
Dichiarazioni di intento inviate e ricevute a dicembre 2019 a valere sul 2020
Nel mese di dicembre, come sovente accade, gli esportatori abituali inviano le proprie dichiarazioni d’intento ai fornitori, a valere per il 2020.
Le modifiche alla normativa, come già specificato, trovano applicazione dal periodo d’imposta 2020, rinviando le modalità operative ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, in teoria, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 58/2019 (alla data odierna non ancora emanato).
In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia, è opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica d’invio per quelle emesse a dicembre 2019 (la semplificazione entra in vigore dal 2020), ma anche per quelle emesse dal 1° gennaio 2020.
La raccomandazione deriva dalla considerazione che il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento deve:
Conoscere solo il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione non può essere sufficiente ai fini dei controlli gravanti sul fornitore motivo per cui molte aziende (fornitori di esportatori abituali) hanno già comunicato che, nonostante le semplificazioni introdotte dal D.L. 34/2019, necessitano ancora della copia della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta emessa dall’Agenzia delle Entrate per motivi gestionali ed amministrativi interni.