ESPORTATORI ABITUALI E DICHIARAZIONI DI INTENTO

Importanti novità dal 1° gennaio 2020

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019) prevede la semplificazione degli adempienti in tema di dichiarazioni di intento prevedendo però un aumento delle sanzioni in caso di inosservanza delle nuove procedure. 

Agli esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nel limite di un plafond determinato con uno dei due metodi previsti (fisso o mobile). 

Il legislatore ha da sempre inteso agevolare coloro che esportano notevolmente all’estero. Per tali motivi, gli esportatori, al verificarsi di determinate condizioni, hanno diritto ad acquistare, ovvero importare, beni senza applicazione dell’IVA. L’agevolazione in questione, evitando l’applicazione dell’Iva in acquisto, evita o diminuisce la cronica situazione creditoria Iva del contribuente nei confronti dell’erario. 

Tali soggetti debbono comunque acquisire lo status di esportatore abituale, fattispecie riconosciuta al ricorrere di taluni requisiti: 

  • coloro che nell’anno precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni e altre operazioni assimilate e cessioni intraUE (comprese le fatture d’acconto) per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari.

Dichiarazioni di intento

Per usufruire dell’agevolazione in esame, gli esportatori abituali sono tenuti a: 

  • determinare il plafond disponibile (fisso / mobile);
  • tenere (fino al 31.12.2019) un apposito registro delle dichiarazioni d’intento emesse, ovvero annotarle nel registro delle fatture emesse / corrispettivi;
  • inviare la dichiarazione d’intento al fornitore / Dogana;

ponendo in essere i seguenti adempimenti: 

  • inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);
  • inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione.
  • annotare in apposito registro la dichiarazione d’intento emessa nei confronti di ciascun fornitore.

Il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti, doveva: 

  • eseguire il riscontro telematico (sul sito dell’Agenzia) a conferma dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, 
  • numerare le dichiarazioni d’intento ricevute e annotarle in apposito registro.

Le novità del Decreto Crescita

Le principali modifiche apportate dal Decreto Crescita consistono nell’abolizione dell’obbligo

  • in capo all’esportatore abituale : 
    • di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento numerata e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, 
    • di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72;  
  • in capo ai fornitori
    • di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute;
    • di numerazione, annotazione in appositi registri e conservazione delle dichiarazioni di intento ricevute.

In merito a quanto appena esposto evidenziamo che, per il fornitore dell’esportatore abituale, permane l’obbligo di eseguire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento

Essendo abolito l’obbligo di consegna a ciascun fornitore della dichiarazione di intento, risulta evidente che lo stesso dovrà essere almeno “avvisato” da parte dell’esportatore dell’avvenuta presentazione della D.I. all’Amministrazione finanziaria al fine di eseguire, prima dell’effettuazione delle operazioni, le verifiche previste dalla Legge. 

A fronte delle semplificazioni appena esposte, a partire dal 1° gennaio 2020 è previsto che i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa (in regime di non imponibilità art. 8, comma 1, lettera c) DPR 633/72) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento. 

Dichiarazioni di intento inviate e ricevute a dicembre 2019 a valere sul 2020

Nel mese di dicembre, come sovente accade, gli esportatori abituali inviano le proprie dichiarazioni d’intento ai fornitori, a valere per il 2020.

Le modifiche alla normativa, come già specificato, trovano applicazione dal periodo d’imposta 2020, rinviando le modalità operative ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, in teoria, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 58/2019 (alla data odierna non ancora emanato).

In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia, è opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica d’invio per quelle emesse a dicembre 2019 (la semplificazione entra in vigore dal 2020), ma anche per quelle emesse dal 1° gennaio 2020

La raccomandazione deriva dalla considerazione che il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento deve

  • verificarne la corretta trasmissione telematica avvalendosi della procedura di verifica dell’Agenzia delle Entrate e controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell’operazione (passaggi importanti in quanto la mancata verifica è sanzionata pesantemente nella misura dal 100% al 200% dell’imposta);
  • monitorare l’ammontare del plafond dichiarato dall’esportatore abituale, esposto sull’esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

Conoscere solo il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione non può essere sufficiente ai fini dei controlli gravanti sul fornitore motivo per cui molte aziende (fornitori di esportatori abituali) hanno già comunicato che, nonostante le semplificazioni introdotte dal D.L. 34/2019, necessitano ancora della copia della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta emessa dall’Agenzia delle Entrate per motivi gestionali ed amministrativi interni.

 

 

 

  • Data inserimento: 20.12.19
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4296