F-Gas (gas fluorurati): comunicazione obbligatoria entro il 31 maggio 2017

Riguarda gli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio

Scade il 31/05/2017 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali degli F-Gas

Chi è obbligato?

Tutti gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché di sistemi fissi di protezioni che contengono 3 kg o più di F-gas.

A condizione che contengano 3 kg o più di F-Gas sono assoggettati a questa dichiarazione, a titolo non esaustivo, impianti come i banchi e celle frigo (negozi, gelaterie), impianti di refrigerazione di processo, impianti di condizionamento di unità produttive ed uffici, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali, pompe di calore, impianti antincendio a gas

Sebbene sia entrato in vigore il nuovo Regolamento UE n.517/2014, che ha introdotto la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti, ISPRA non ha modificato il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione, che resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non applicando la nuova unità di riferimento espressa in ton. di CO2 equivalenti.

Quando e in che modo?

Entro il 31 maggio di ogni anno, esclusivamente tramite procedura informatizzata dal sito www.sinanet.isprambiente.it, indicando le quantità sulla base dei dati contenuti nell’obbligatorio registro dell’apparecchiatura. Per emissioni di gas si intendono le quantità di gas aggiunte, recuperate o smaltite nell’anno precedente, ricavate dal registro dell’apparecchiatura; se non sono state rilevate quantità, la comunicazione deve essere comunque trasmessa dichiarando il valore “zero”.

Chi è l’operatore?

L’operatore è il soggetto che esercita un effettivo controllo sul funzionamento dell’impianto, inteso come:

  • libero accesso all’impianto
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad es. accensione e spegnimento)
  • il potere decisionale (compreso quello finanziario) su modiche tecniche, controlli e riparazioni 

Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della dichiarazione.

Ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione (che diventa “persona di riferimento”)

Sulla scorta di queste indicazioni, non è detto che il manutentore sia l’operatore dell’impianto (anzi, nella stragrande maggioranza dei casi quasi mai), può però essere delegato alla comunicazione (o rendere disponibile il servizio), ma sempre espressamente in forma scritta.

Quali sono le sanzioni?

Chi non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno agli obblighi di trasmissione delle informazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Chi trasmette le informazioni in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Fatte salve eventuali sanzioni penali.

Qual è la periodicità dei controlli?

Come detto, la denuncia è riferita ai dati dell’anno precedente, ed è parametrata ancora al contenuto in kg di F-Gas dell’apparecchiatura.

Per quanto riguarda invece i controlli, dal 1 gennaio 2015, sono in vigore le nuove soglie basate sulle quantità di refrigerante in tonnellate di CO2 equivalente, e pertanto le periodicità dei controlli sono così individuate:

  • Compresa tra ≥5 ton. e <50 ton.: almeno ogni 12 mesi 
  • Compresa tra ≥50 ton. e <500 ton. almeno ogni 6 mesi 
  • ≥500 ton. : almeno ogni 3mesi

Tutte le periodicità sono raddoppiate se è installato un sistema di rilevamento delle perdite.

Si evidenzia che i controlli sono obbligatori, e sono applicate sanzioni a carico degli operatori che non ottemperano a tali obblighi (che vanno dai 7000 ai 100000 €). I controlli vanno eseguiti da personale certificato (D.LGS.26 del 05/03/2013 art. 3).

 

Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.

  • Data inserimento: 29.05.17