Come noto, dal 1° giugno 2017 i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare i canali telematici dell’Agenzia per le compensazioni orizzontali di qualunque importo di crediti IVA (annuali e trimestrali), di crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi .
Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ufficializza l’esclusione dal nuovo obbligo, sia del “bonus Renzi” che dei crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730.
Pertanto, per queste tipologie di crediti è possibile continuare a utilizzare il canale dell’home banking.
La risoluzione in oggetto, per semplificare l’individuazione dei crediti per il cui utilizzo vige l’esclusivo utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia, fornisce in allegato alla risoluzione:
A titolo esemplificativo:
se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” è esposto il codice tributo “2002” [Ires – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per euro 10.000 e in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo:
il contribuente deve utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto il pagamento dell’acconto Ires avviene, sebbene solo in parte, mediante una compensazione orizzontale, atteso l’utilizzo del credito Iva.
Diversamente, si possono utilizzare servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ossia il servizio home banking), laddove l’F24 esponga, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il solo codice tributo “2003” e il saldo positivo di euro 5.000 sia versato con mezzi diversi dalla compensazione.