Con l’accordo di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, sarà possibile continuare a visualizzare e scaricare i relativi file xml.
Tale opzione può essere esercitata direttamente dal contribuente oppure, per i titolari di partita IVA, anche per il tramite della propria associazione di categoria appositamente delegata.
La data limite per aderire è il prossimo 31.10.2019, data oltre la quale, se non verrà effettuata l'adesione, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del sito “Fatture & corrispettivi” per la parte “descrittiva” cioè, il dettaglio contenuto in ogni singola riga.
La decisione è importante perché una volta esercitata l'opzione, i file fattura saranno a disposizione, nel loro contenuto originale completo della parte “descrittiva”, oltre ovviamente al contribuente, anche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Qual è la scelta corretta da effettuare?
È chiaro che non esiste una risposta univoca e che soddisfi tutti, dipendendo la stessa dalla situazione soggettiva/oggettiva di ogni singolo contribuente.
Potrebbe senz’altro essere utile riflettere sui seguenti “spunti di riflessione” sull’argomento.
Meglio permettere ai verificatori di esercitare le loro funzioni comodamente seduti davanti al computer, oppure trovarsi la visita di due o più militari della Guardia di Finanza / Funzionari dell’Agenzia Entrate direttamente in azienda? E ancora, ad esempio, perché dover consegnare “copia” delle fatture per ottenere rimborso IVA, quando gli originali saranno già disponibili per i controlli di rito? Tempo risparmiato per tutti.
Questo però non dipenderà solo da noi ma anche dalla nostra controparte IVA. Le regole tecniche prevedono infatti che l’opzione sia esercitata anche da una sola delle parti coinvolte affinché le relative fatture siano disponibili al Fisco. Quindi, se non saremo noi a eseguirla, non è detto che non sarà esercitata dalla controparte; in tal caso solo noi non visualizzeremo o non potremo scaricare il file xml-fattura.
Infine, non è detto che le informazioni desumibili dalla natura, quantità e qualità dei beni/servizi fatturati siano “dati” che possono essere usati solo “a sfavore” dei contribuenti; specularmente potranno essere utilizzati a base della difesa del contribuente a fronte di qualsivoglia contestazione da parte del fisco.
Ciò premesso, cosa comporta questa scelta?
In pratica, l’opzione consente di rendere disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SdI). L’obiettivo primario è quello di riuscire a “riscontrare” quanto risulta al Fisco rispetto al totale delle fatture emesse e ricevute in un determinato periodo, e con la pre-liquidazione IVA prevista dall’anno 2020 diventerà, con tutta probabilità, una necessità.
In ogni caso, anche se in forma diversa, i DATIFATTURA relativi alle fatture elettroniche verranno memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento (salvo maggior termine per contenzioso in essere riferito proprio ai dati fattura).
Esercitare l’opzione dopo il 1.11.2019, significa invece perdere i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno invece consultabili.
Comunque, sempre dall’area riservata è possibile anche esercitare il recesso dall’opzione effettuata con l’interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI. Se entrambi le controparti IVA effettueranno il recesso, allora i file xml-fattura saranno definitivamente cancellati, conservando i DATIFATTURA ovvero tutte le informazioni previste dall'art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972 a esclusione di natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati nei file xml, oltre al codice di hash e della ricevuta SDI.
Chi non esercitasse l’opzione, avrà la possibilità di recuperare le fatture emesse e ricevute entro i successivi 60 giorni dalla data di avvenuto recapito; per le fatture passive “messe a disposizione” il termine decorre dalla data di download delle stesse. Le fatture xml riferite ai privati consumatori saranno visualizzabili unicamente dai diretti interessati in apposita area riservata di Fisconline così escludendo anche la propria associazione di categoria/consulente di fiducia anche se appositamente delegati.