I chiarimenti di maggior rilievo sull’argomento sono contenuti nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’1.7.2019 si dovranno adottare i seguenti comportamenti:
FATTURA IMMEDIATA
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
In altre parole per la fattura elettronica tramite SDI:
A titolo esemplificativo, l’Agenzia propone le seguenti casistiche.
Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata:
È opportuno che il contribuente scelga uno dei tre metodi e lo applichi sempre per l’emissione delle fatture immediate, in modo da rispettare l’ordine cronologico dei documenti emessi e la numerazione progressiva.
Nel caso in cui la fattura sia emessa:
ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, l’Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.
FATTURA DIFFERITA
L’Agenzia precisa che le novità appena riportate non modificano quanto disposto a riguardo l’emissione della “fattura differita”.
Resta quindi invariata la norma che prevede, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, la possibilità di emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all’indicazione della data, va evidenziato che l’Agenzia specifica:
“laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale … ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo … – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”.
Esempio:
Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.
La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell’ultima operazione, ossia 28.9.2019.
Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo “Data” può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell’operazione, che rappresenta l’informazione in base alla quale si determina il mese / trimestre di liquidazione dell’IVA a debito esposta in fattura.
Si evidenzia che l’indicazione della data dell’ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione.
In particolare, se lo stesso soggetto dell’esempio ha emesso anche altri DDT per altri clienti nel corso del mese di settembre, per la cronologia delle fatture dovrebbe rispettare la numerazione in funzione della data dell’ultima operazione effettuata, iniziando ad emettere le fatture differite da quella del cliente che riporta una data di consegna più remota.
Segnaliamo anche che, qualora il contribuente emetta sia fatture immediate che fatture differite, per rispettare la cronologia delle operazioni è opportuno creare sezionali separati in modo da evitare che le regole ed i tempi di emissione diversi tra fatture immediate e differite, influiscano sulla corretta cronologia di emissione dei documenti.
In assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell’AdE quanto affermato in circolare modifica il consueto modo di operare dei contribuenti.