Facciamo seguito alla notizia 3909 del 26.06.2018 per ricordare che a decorrere dal corrente mese di settembre 2018 (con relativo versamento quote EBAV/EBNA nel mese di ottobre), le imprese non sono più tenute al versamento della contribuzione FSBA per i lavoratori a domicilio.
Resta confermato il versamento ad EBAV delle quote di primo livello e di secondo livello previste dalla contrattazione regionale.
Come previsto dall’Accordo regionale del 25 giugno 2018, in luogo delle prestazioni FSBA, ai lavoratori a domicilio verrà riconosciuta una prestazione EBAV consistente in un sussidio di € 9,50 per ogni giornata di effettiva sospensione a zero ore per la durata massima di 13 settimane nel biennio mobile. Ai fini del calcolo delle giornate non sono conteggiati il sabato (nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali), le domeniche e le giornate festive infrasettimanali.
Beneficeranno della prestazione anche i lavoratori a domicilio che, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 ed il 31 agosto 2018, a fronte di una domanda presentata dall’azienda e caricata sul portale FSBA, non hanno ricevuto la prestazione dal Fondo per rigetto della richiesta in quanto soggetti non destinatari delle prestazioni.
Sul sito di EBAV è in linea la nuova Scheda Servizio dedicata alla sopra menzionata prestazione denominata D06d