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FSBA: Lavoratori a domicilio. Cessazione versamento contribuzione. Nuovo sussidio EBAV.

Da settembre 2018 cessa, in Veneto, il versamento della contribuzione per le prestazioni FSBA per i lavoratori a domicilio. Le prestazioni sono sostituite da un nuovo sussidio EBAV.

Il 25 giugno u.s Confartigianato Imprese Veneto e le altre associazioni datoriali venete hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali un accordo con cui si blocca, in Veneto, il versamento della contribuzione FSBA per i lavoratori a domicilio a decorrere dal mese di settembre 2018.

Fin dal 2016, in Veneto, i lavoratori a domicilio sono stati considerati, al pari degli altri lavoratori subordinati delle imprese artigiane, come destinatari delle prestazioni FSBA e pertanto soggetti al versamento della relativa contribuzione (0,15% della retribuzione imponibile previdenziale). Allo stesso modo, anche le aziende occupanti lavoratori a domicilio sono tenute al versamento della propria quota di contribuzione per questi lavoratori (0,45% della retribuzione imponibile previdenziale).

Il Fondo nazionale esclude dall’obbligo di versamento della contribuzione i lavoratori a domicilio, di conseguenza tali lavoratori non sono destinatari delle prestazioni FSBA.

Al fine di adeguare le regole vigenti in Veneto con quanto previsto a livello nazionale, l’Accordo del 25 giugno scorso prevede che, a decorrere dal periodo paga in corso nel mese di settembre 2018 (con relativo versamento quote EBAV/EBNA nel mese di ottobre), le imprese non sono più tenute al versamento della contribuzione FSBA per i lavoratori a domicilio. Resta confermato il versamento ad EBAV delle quote di primo livello e di secondo livello previste dalla contrattazione regionale.

A tali lavoratori, in luogo delle prestazioni FSBA, verrà riconosciuta una prestazione EBAV consistente in un sussidio di € 9,50 per ogni giornata di effettiva sospensione a zero ore per la durata massima di 13 settimane nel biennio mobile. Ai fini del calcolo delle giornate non sono conteggiati il sabato (nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali), le domeniche e le giornate festive infrasettimanali.

Beneficeranno della prestazione anche i lavoratori a domicilio che, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 ed il 31 agosto 2018, a fronte di una domanda presentata dall’azienda e caricata sul portale FSBA, non hanno ricevuto la prestazione dal Fondo per rigetto della richiesta in quanto soggetti non destinatari delle prestazioni.

Non appena saranno diramate le modalità procedurali per la richiesta del sussidio EBAV ne daremo comunicazione.

  • Data inserimento: 26.06.18