Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’Ambiente per il tramite dell’Ispra una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
I gas fluorurati oggetto della dichiarazione sono quelli di cui all’Allegato I del Regolamento Comunitario 17/05/2006, n. 842
La scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale
Entro il 31/05 di ogni anno gli operatori interessati devono inviare la tramite procedura informatizzata, presente nel sito www.sinanet.isprambiente.it, la dichiarazione sui gas fluorurati.
Modello di dichiarazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013, è stato pubblicato l’avviso che informa che nel sito web del Ministero dell’ambiente (www.miniambiente.it) sono presenti i dati e il formato relativo alla dichiarazione annuale, contenente informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all’articolo 16, comma 1 del Dpr n. 43/2012.
Nella realtà la completezza delle informazioni per la predisposizione della dichiarazione annuale e, il programma informatizzato da utilizzare con le relative istruzioni, sono a disposizione dalla data del 22 maggio 2013. Il tutto è rintracciabile nel sito internet sopra evidenziato.
Per la dichiarazione da fare entro il 31/05/2013, per l’anno 2012, nel sito del Ministero dell’ambiente è stato precisato che è sufficiente compilare le sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione, che va effettuata utilizzando l’apposito programma informatizzato.
Per eventuali chiarimenti sulla struttura della dichiarazione FGas e sul sistema di compilazione on-line della stessa gli interessati possono scrivere a:
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Per i quesiti relativi alla interpretazione della normativa di riferimento della dichiarazione FGas gli interessati possono scrivere a:
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Sanzioni applicate
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno, agli obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante l’apposita dichiarazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni relative alla dichiarazione annuale, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge, stabilite con l’articolo 16, comma 2 del DPR 17/01/2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Definizione di operatore
Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento comunitario 842/2006; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso.
Visto quanto riportato sopra, in relazione all’identificazione dell’operatore, la normativa di riferimento intende che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
N.B.
Pertanto se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).
Quali e cosa sono i sistemi e le apparecchiature interessate
Un’apparecchiatura fissa è definita come un’apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento. Di conseguenza non rientrano attualmente, nel campo di applicazione della normativa, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria usate in tutte le modalità di trasporto.
Applicazioni fisse di refrigerazione
Le apparecchiature di refrigerazione sono progettate per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. Comprendono frigoriferi e congelatori per usi domestici, banchi per gelaterie, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali.
Le applicazioni per le apparecchiature di refrigerazione sono molteplici: dall’uso domestico (dove sono impiegate cariche esigue di gas, minori di 0,1 kg), alla vendita al dettaglio, fino all’uso industriale. Le dimensioni nell’ambito di queste diverse applicazioni variano dai frigoriferi domestici ad ampi magazzini frigoriferi, con cariche di gas fluorurati che variano appunto da meno di 0,1 kg a parecchie migliaia di kg nella refrigerazione industriale. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.
Applicazioni fisse di condizionamento d’aria
La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria è raffreddare e/controllare la temperatura in camere o edifici mantenendola ad un determinato livello. Le dimensioni delle apparecchiature variano da piccole unità (per esempio unità mobili da collegare alla presa di corrente) sino a grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici come uffici o ospedali. Le apparecchiature di condizionamento d’aria sono usate nei settori residenziale, commerciale, pubblico e industriale.
A seconda della configurazione è possibile distinguere tra condizionamento d’aria monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un unico elemento) e i cosiddetti split-system (nei quali i componenti essenziali di raffreddamento/riscaldamento sono ospitati in vari elementi). Gli stabili adibiti a uffici, negozi o ospedali dispongono in genere di diversi sistemi, quali piccoli condizionatori split e grandi impianti centralizzati, che spesso utilizzano un impianto secondario di acqua refrigerata.
La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento d’aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg per i grandi impianti per uso non domestico. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.
Pompe di calore
Le pompe di calore sono macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile. Inoltre, sono disponibili sistemi reversibili che hanno una funzione di raffreddamento oltre che di riscaldamento.
Le pompe di calore fisse sono usate sia nelle abitazioni sia nei settori commerciali e industriali per riscaldamento e raffreddamento, per la produzione di acqua alla temperatura richiesta utilizzata nei processi industriali, per il recupero di calore e altre applicazioni. Le pompe di calore sono tipicamente sistemi ermeticamente sigillati con una carica di refrigerante variabile da 0,4 kg per le pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg per le pompe di calore industriali. Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo le apparecchiature con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.
Impianti fissi di protezione antincendio
Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti da uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.
I gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente alcuni HFC. Anche se l’immissione in commercio di impianti di protezione antincendio contenenti PFC è vietata dal 4 luglio 2007, gli impianti contenenti PFC più vecchi possono ancora essere in funzione. I gas fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore dalla fiamma. I sistemi che utilizzano tali gas estinguenti sono progettati per raggiungere la concentrazione di progetto entro 10 secondi ed ottenere una rapida estinzione delle fiamme. Ciò è fondamentale in presenza di incendi che evolvono molto rapidamente oppure in presenza di oggetti di elevato valore. Inoltre, tali sistemi utilizzano un minor numero di bombole, essendo gli HFC stoccati in fase liquida, e di conseguenza occupano spazi di stoccaggio inferiori. Gli HFC sono utili quindi per la protezione antincendio in un numero limitato ma vitale di casi in cui la velocità, gli spazi di stoccaggio e la sicurezza sono fattori critici.
Per questo motivo, i sistemi a gas HFC sono utilizzati per proteggere gallerie d’arte, musei, archivi, librerie, depositi cartacei, materiali elettrici ed elettronici, sale computer, impianti di telecomunicazioni, torri di controllo del traffico aereo, ospedali, banche e così via.
Rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione solo gli impianti con carica di gas fluorurati pari almeno a 3 kg.
Quali sono i gas fluorurati contemplati nella dichiarazione annuale
Il Regolamento F-Gas riguarda le apparecchiature e i sistemi fissi antincendio contenenti gas fluorurati elencati nell’Allegato II nonché i preparati (comunemente denominati miscele) contenenti tali gas nei circuiti di refrigerazione.
Tipi comuni di refrigeranti
Per i refrigeranti viene spesso utilizzata la nomenclatura industriale (norma ISO 817), cui si fa di solito riferimento con un numero preceduto dalla lettera “R” (abbreviazione di “Refrigerante”), per esempio R-134a sta per HFC 134a. Si usano anche nomi commerciali specifici.
In Europa, gli idrocarburi (non disciplinati dal Regolamento F-Gas), come R-600 (iso-butano) e R-290 (propano), sono refrigeranti comuni nei frigoriferi e nei congelatori per uso domestico, nonché in piccole apparecchiature di refrigerazione per negozi (per esempio, vetrine frigorifero collegate ad una presa di corrente). Sono anche in uso, comunque, unità contenenti gas fluorurati (tipicamente R-134a).
Nelle apparecchiature di refrigerazione di più grandi dimensioni, come quelle usate nei supermercati (per esempio, vetrine frigorifero con sistemi di refrigerazione centralizzati), sono ampiamente usati come refrigeranti gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-404A (miscela di HFC).
Per le apparecchiature di condizionamento d’aria, i gas fluorurati sono ampiamente impiegati come refrigeranti (per esempio R-410A o R-407C, entrambi miscele di HFC). Oltre agli HFC, nelle apparecchiature più datate sono ancora usati gli HCFC come R-22. Si utilizzano sempre più spesso altri tipi di refrigeranti non disciplinati dal Regolamento F-Gas, come R-744 (CO2), R-600A (iso-butano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH3).
Gas fluorurati come R-134a (HFC) e R-407C (miscela di HFC) sono impiegati principalmente come refrigeranti in pompe di calore, mentre si utilizzano anche in questo campo con sempre maggior frequenza refrigeranti alternativi non disciplinati dal Regolamento F-Gas, come R-744 (CO2), R-600A (iso-butano), R-290 (propano), R-1270 (propilene) e R-717 (NH3).
Tipi comuni di agenti estinguenti
In riferimento alla norma UNI 14520-1 gli idrofluorocarburi da impiegare negli impianti di spegnimento sono: HFC 227ea, HFC 23, HFC 125 e HFC 236fa normalmente utilizzato negli estintori. I PFC contenuti in impianti più vecchi includono il perfluorobutano (PFC 3-1-10) e il perfluorometano (PFC 14).
Tipi comuni di preparati o miscele contenenti gas fluorurati
Esistono almeno una sessantina di miscele/preparati a base di gas fluorurati, alcune delle quali utilizzate come cariche circolanti nelle apparecchiature e nei sistemi contemplati dalla dichiarazione in questione. Ciascuna miscela è classificata con un numero preceduto dalla lettera “R” come nelle sostanze pure, ma in questo caso più sostanze in percentuali variabili costituiscono i componenti della carica circolante.
Normativa riferita alla sanzione
Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 16 – Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).
5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195
Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 6 (Relazione), paragrafo 4
….
4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle emissioni.