Nella giornata di venerdì 3 aprile è stata pubblicata la Circolare 8/E/2020, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta alle domande legate alle disposizioni del Decreto Legge n. 18/2020 cd. “Decreto Cura Italia”.
Si espongono di seguito, in sintesi, alcuni dei più rilevanti chiarimenti offerti in tema di materia fiscale.
Sospensione dei versamenti in funzione dell’attività svolta
Domanda. Svolgo più attività, e solo una di queste rientra tra quelle che consentono di beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020. Posso beneficiare del previsto differimento?
Risposta. Sì, ma solo se l’attività rientrante tra quelle oggetto di sospensione è svolta in maniera prevalente rispetto alle altre (prevalenza da verificare sulla base dei ricavi/compensi dell’ultimo periodo d’imposta per il quale sia stata presentata la Dichiarazione).
Domanda. Svolgo più attività, e solo una di queste rientra tra quelle che consentono di beneficiare Svolgo un’attività che rientra nei settori elencati dall’articolo 61 del decreto Cura Italia, ma il mio codice Ateco non è espressamente richiamato nella risoluzione 12/E/2020. Posso beneficiare della sospensione?
Risposta. Sì, i codici Ateco indicati nella risoluzione sono meramente indicativi. L’attività deve essere riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.
Sospensione degli adempimenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020
Domanda. Le attività per le quali è stata disposta la chiusura sono obbligate ad emettere fattura elettronica per le operazioni effettuate prima della sospensione e non ancora fatturate?
Risposta. Sì, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.
Domanda. La trasmissione telematica dei corrispettivi rientra tra gli adempimenti sospesi?
Risposta. No. Trasmissione telematica e memorizzazione dei corrispettivi rappresentano un unico adempimento, effettuato dal Registratore Telematico.
Per i contribuenti che ricadono nella “fase transitoria”, in quanto non utilizzano ancora un registratore telematico e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali, è possibile beneficiare della sospensione dei termini per la trasmissione dei corrispettivi.
Domanda. Se l’attività è stata sospesa è necessario rispettare qualche adempimento ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi?
Risposta. No, se non viene svolta alcuna attività, nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione e invio dei dati deve essere posta in essere. Il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva, provvederà all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati, a importo zero, relativi al periodo di interruzione (come avviene già in caso di ferie, chiusura settimanale e domenicale).
Credito d’imposta negozi e botteghe per il mese di marzo 2020 - Articolo 65 D.L. 18/2020
Domanda. Per beneficiare del credito d’imposta è necessario che il canone di locazione sia stato pagato?
Risposta. Sì, il credito matura soltanto a seguito dell’avvenuto pagamento del canone.
Domanda. Sono locatario in un immobile rientrante nella categoria catastale D/8. Posso beneficiare del credito d’imposta?
Risposta. No, il credito è riconosciuto solo per la categoria catastale C/1.