Il Provvedimento N. 89757/2018 chiarisce le regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche. La Circolare 8/E chiarisce le misure introdotte in vigore dal 1 luglio 2018 sulla cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e sui contratti di appalto.
Con il provvedimento sono diverse le novità che dovrebbero semplificare il nuovo processo di fatturazione per i contribuenti:
Le fatture elettroniche potranno quindi essere generate con strumenti resi disponibili dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che verranno veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app. In alternativa tramite accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).
Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale o un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia potranno conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito. In caso di attività di controllo l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E/2018 ha precisato che: