Sono numerose le fonti normative che si sono succedute dallo scorso mese di marzo 2022. Il più delle volte hanno modificato, a volte solo integrato quanto stabilito nelle normative di riferimento emesse in precedenza. Il presente lavoro intende riassumere le regole principali per usufruire dei crediti energetici su acquisto di energia elettrica e gas naturale come risultano dalla norma ora in vigore.
DECRETO LEGGE “UCRAINA”
I crediti di imposta “energetici” trovano origine, almeno per quelli esaminati nel presente documento, nel Decreto Legge “Ucraina” D.L. n. 21 del 21.3.2022 convertito con modifiche nella Legge n. 51/2022.
Andiamo ora ad esaminare le peculiarità dei singoli crediti di imposta e le norme (comuni) stabilite per il loro utilizzo.
Credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
L’articolo 3 del Decreto “Ucraina” prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica.
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Possono quindi accedere all’agevolazione in esame le imprese:
Credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
L’articolo 4 del Decreto “Ucraina” prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese che consumano gas naturale.
Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas naturale a favore delle imprese che consumano gas naturale per usi diversi dal termoelettrico, è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.
Possono quindi accedere all’agevolazione in esame le imprese:
Le norme comuni per l’utilizzo dei crediti di imposta
Una volta determinato il credito di imposta spettante ai sensi degli articoli 3 (energia elettrica) e 4 (gas naturale) è utile ricordare le norme che sovraintendono all’utilizzo in compensazione dei crediti “energetici”.
I crediti di imposta:
Evidenziamo che, al fine della cessione del credito, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato.
DECRETO LEGGE “AIUTI – BIS”
La novità introdotta dal Decreto in trattazione consiste nell’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni previste, sotto forma di credito di imposta, alle imprese energivore/non energivore – gasivore/non gasivore.
Affronteremo solo le novità riferite alle imprese “non energivore” e “non gasivore”.
Credito di imposta a favore delle imprese non energivore
Il comma 3 dell’articolo 6 disciplina il riconoscimento del credito per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, diverse da quelle a forte consumo di energia (le c.d. “non energivore”).
Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (1.7 - 30.9.2022).
Credito di imposta a favore delle imprese non gasivore
Il comma 4 dell’articolo 6 disciplina il riconoscimento del credito per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (le c.d. “non gasivore”).
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 (1.7 - 30.9.2022), per usi diversi dagli usi termoelettrici.
Le norme comuni per l’utilizzo dei crediti di imposta
Le norme comuni citate in precedenza (Decreto Ucraina) non hanno subito variazioni. Il decreto Legge Aiuti bis, su interessamento diretto di Confartigianato, introduce, per i crediti di imposta in trattazione, una norma che tende a facilitare le piccole imprese nel reperimento dei dati utili. In particolare:
il comma 5 dell’art. 6 in esame prevede uno specifico adempimento in capo al fornitore di energia elettrica/gas naturale.
Nei casi in cui l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
DECRETO LEGGE AIUTI E DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI
Con l’emanazione del Decreto Aiuti (D.L. n. 50 del 17.5.2022 convertito in Legge n. 91/2022 del 15.7.2022) era stato stabilito che, l’utilizzo dei crediti di imposta in trattazione, fosse possibile solo nel rispetto della normativa europea “de minimis”.
In sede di conversione del D.L. “Semplificazioni” (D.L. n. 73 del 21.6.2022 convertito con modifiche nella Legge n. 122 del 4.8.2022), con l’introduzione dell’articolo 40 – quater, viene posto rimedio alla questione che rischiava di escludere molte imprese dai benefici previsti per i crediti energetici.
Con l’abrogazione di quanto previsto dal D.L. “Aiuti, è cancellato l’obbligo di rispettare i limiti UE in materia di aiuti “de minimis”.