Con l’articolo 7, comma 2, lett. m) del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 sono innalzati i limiti per la tenuta della contabilità semplificata.
PREMESSA
Con la lettera m) del comma 2, dell’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 (d’ora in avanti Decreto sviluppo) al fine di ridurre i costi amministrativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, sono elevati i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordinaria.
In attuazione della lettera m) del comma 2 dell’articolo 7 in argomento, viene quindi modificato l’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/73.
LA NORMATIVA
Si propone di seguito la normativa che disciplina i limiti di tenuta della contabilità semplificata di cui all’articolo 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 come modificata dall’articolo 7, comma 2 lett. m) del decreto legge n. 70/2011.
Art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro (limite precedente: seicento milioni di lire) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro (limite precedente: un miliardo di lire) per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.
I RIFERIMENTI
L’articolo 13, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 disciplina i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ed in particolare alle lettere c), d) e g), individua:
L’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come ora modificato, tuttavia, consente ai soggetti sopraindicati la tenuta di una contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir, conseguiti in un anno intero:
1) non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
2) ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
CARATTERISTICHE DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Fino all'inizio degli anni settanta l'unico regime contabile previsto era quello cosiddetto “ordinario” come individuato dal disposto dell’art. 2214 e ss. del Codice civile. Tutte le imprese esercenti attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori esclusi da tale disciplina dall'ultimo comma dello stesso art. 2214 c.c., erano tenute alla regolare compilazione delle scritture contabili, del libro giornale e del libro degli inventari.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 al regime ordinario di contabilità d'impresa è stato affiancato un nuovo regime che prevede una drastica semplificazione degli adempimenti sollevando, alcune tipologie di imprese, dagli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro inventari, ecc) restando a loro carico esclusivamente la regolare compilazione dei registri previsti dalla normativa fiscale.
La semplificazione rispetto al regime ordinario, consiste, in sostanza, nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori previsti dal codice civile ad eccezione di:
I registri Iva vanno però integrati, riportando:
Dal 1992 sono state automaticamente assoggettate al regime semplificato le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio che non avessero conseguito un volume d'affari superiore ad euro 185.924,48 (corrispondente ai 360.000.000 di lire). La soglia è salita a euro 516.456,90 (corrispondente ad un miliardo del vecchio conio) per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Nel 2001, ad opera dell'art. 1, c. 1, del D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222 che ha modificato l'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la soglia di euro 185.924,48 prevista per le imprese esercenti attività di servizio è stata elevata ad euro 309.874,14 (pari a lire 600.000.000) restando invece invariata la soglia per le imprese esercenti altre attività.
Per effetto del decreto sviluppo, che ha modificato nuovamente i suddetti limiti, la contabilità semplificata si applica ai soggetti individuati al parag. 3 che nell’anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori a:
E’ fatto salvo, comunque, per i soggetti appena elencati il diritto di optare per il regime ordinario di contabilità.
I NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Con la lettera m) del comma 2, del citato articolo 7, il legislatore ha modificato la vecchia disciplina di cui all’articolo 18, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, innalzando i limiti di ricavi per l’adozione della contabilità ordinaria.
In particolare, in caso di mancato superamento dei limiti viene concessa alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:
Attività |
Vecchio limite |
Nuovo limite |
Prestazioni di servizi |
€ 309.874,14 |
€ 400.000 |
Altre attività |
€ 516.456,90 |
€ 700.000 |
A seguito della recente modifica, quindi, si allarga la platea dei soggetti che possono adottare la contabilità semplificata.
La modifica in esame non interessa i lavoratori autonomi per i quali il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.
COME SI DETERMINA IL VOLUME DI RICAVI
Ai fini in esame si evidenzia che:
– i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza;
– in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti (settimo comma dell’art. 18 in discorso).
Per i contribuenti che rientrano nei predetti limiti la contabilità semplificata rappresenta il regime naturale; per la tenuta della contabilità ordinaria deve essere esercitata un’apposita opzione con le modalità previste dal D.P.R. n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO). Si rammenta che in tal caso l’opzione ha la durata minima di 1 anno ed è valida fino a revoca.
LIMITI PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
La norma prevista nel decreto sviluppo fa riferimento solamente ai limiti dei ricavi entro i quali è possibile essere ammessi naturalmente al regime della contabilità semplificata (art. 18, comma 1, del D.P.R. 600/1973) e non anche al limite del volume d’affari che resta quello attualmente in vigore (600.000.000 di lire pari a € 309.874,14) entro il quale le imprese possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici con cadenza trimestrale anziché mensile (art. 7 del D.P.R. 542/1999).
Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini delle II.DD. (per la modalità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).
DECORRENZA DEI NUOVI LIMITI
Con riferimento alla decorrenza dei nuovi limiti, l’Agenzia delle entrate, in occasione del precedente innalzamento, in quel caso relativo alle sole imprese esercenti attività di servizi, da € 185.924,48 a € 309.874,14, disposto dal D.P.R. n. 222/2001, con la circolare 24 agosto 2001, n. 80/E ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del nuovo limite.
In particolare, nel citato documento di prassi veniva affermato: “deve ritenersi che gli effetti della norma …, rilevanti ai fini della individuazione degli obblighi contabili …, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 28 giugno 2001, coincidente con quello di entrata in vigore del DPR n. 222 del 2001. Ne deriva che per individuare il regime «naturale» per l’anno 2001, le imprese dovranno verificare se nel precedente anno 2000 è stato superato o meno il limite di 600 milioni di ricavi (€ 309.874,14). Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni di lire (€ 309.874,14) possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto le imprese … transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell’anno 2000 un ammontare di ricavi superiore a 360 (€ 185.924,48) ma non a 600 milioni di lire (€ 309.874,14), devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2001, con la conseguenza che, a far data dal 28 giugno 2001, esse potranno limitarsi alla tenuta delle scritture previste per tale contabilità”.
Alla luce di tale chiarimento, quindi, è possibile mutuare tale interpretazione al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011, per cui è necessario, verificare se, nel 2010, siano o meno stati superati i nuovi limiti.
Si ritiene, pertanto, che le imprese che sono transitate alla contabilità ordinaria per aver superato, nel corso del 2010, i limiti previsti dalla vecchia normativa, potranno adottare la contabilità semplificata a condizione, comunque, di non aver superato i nuovi limiti.
In particolare, nella situazione sopra descritta il soggetto può, a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011), limitarsi a tenere le scritture previste per la contabilità semplificata. Si ricorda che il regime di contabilità semplificata è il regime naturale di tali soggetti, per cui qualora una impresa, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti continui a tenere la contabilità ordinaria “per opzione” dovrà comunicare tale scelta nel quadro VO della dichiarazione Iva 2012. Sull’argomento è stato richiesto un chiarimento all’Agenzia delle entrate.
Una società di persone esercente attività di commercio di occhiali, consegue nel 2010 un volume di ricavi pari ad € 600.000. Poiché ha superato i limiti imposti dalla vecchia normativa in materia (€ 516.456,90) passa al regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 2011. Per effetto delle nuove disposizioni che hanno innalzato il volume di ricavi (€ 700.000), il predetto soggetto può, a decorrere dal 14 maggio 2011, transitare nuovamente al regime di contabilità semplificata.
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU’ ATTIVITA’
L’articolo 18, come modificato, concede la possibilità di accedere alle semplificazioni ricordate solo nell’ipotesi in cui i ricavi conseguiti nell’anno precedente, non abbiano superato:
La norma, successivamente, disciplina le ipotesi in cui vengono contemporaneamente svolte attività di prestazione di servizi ed altre attività, disponendo che se il contribuente:
Si ricorda, che al fine di individuare le attività consistenti nella prestazione di servizi l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 recita che: “con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.” In ossequio a tale previsione con decreto ministeriale del 17 gennaio 1992 è stato stabilito che, ai fini del regime contabile da adottare, vanno considerate prestazioni di servizio quelle individuate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 e le prestazioni elencate nelle lettere a), b), c), e), f) e h) del comma 4 dello stesso articolo.
La norma, pertanto, nel caso di svolgimento di più attività, ed in presenza di annotazione separata dei ricavi, prevede che la verifica del limite di ricavi, per l’ammissione al regime di contabilità semplificata, avvenga avendo riguardo, unicamente, all’attività prevalente. Nel caso, invece, di annotazione globale dei ricavi, senza distinzione fra le diverse attività svolte, la tenuta della contabilità semplificata è ammessa solo se globalmente i ricavi non superano la somma di euro 700.000.
Con la risoluzione n. 293/E del 18 ottobre 2007, l’Amministrazione finanziaria ha introdotto un’ulteriore verifica nell’ipotesi di annotazione separata dei ricavi, infatti viene chiaramente detto che “occorre, inoltre, verificare se l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte supera il limite massimo fissato dalla norma in euro 516.456,90 (n.d.r. ora 700.000 euro)” motivando, tale scelta, con la necessità di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese con ammontare di ricavi limitato.
SCHEMA RIASSUNTIVO
Lo schema di seguito riportato riassume le varie possibilità che potrebbero verificarsi circa l’applicazione o meno del regime di contabilità semplificata.
Come spiegato precedentemente, quindi, si dovrà sempre fare riferimento a due limiti:
RICAVI ATTIVITA’ |
Ann. separata |
Regime contabile obbl.rio per l’anno succ. |
NOTE |
|
Prestazioni di servizi |
Altre attività |
|||
€ 450.000 (att. prevalente) |
€ 50.000 |
SI |
Contabilità ordinaria |
Anche se il limite dei ricavi complessivi (€ 700.000) non è stato superato, è stato superato, però, il limite riferito all’attività prevalente (€ 400.000). |
€ 300.000 |
€ 450.000 (att. prevalente) |
SI |
Contabilità ordinaria |
Anche se non è superato il limite relativo all’attività prevalente (€ 700.000), è stato superato, però, il limite globale (€ 700.000). |
€ 50.000 |
€ 750.000 (att. prevalente) |
SI |
Contabilità ordinaria |
È superato il limite riferito all’attività prevalente (€ 700.000). |
€ 350.000 (att prevalente) |
€ 50.000 |
SI |
Contabilità semplificata |
Non è superato né il limite riferito all’attività prevalente (€ 400.000), né il limite complessivo di € 700.000. |
€ 50.000 |
€ 500.000 (att. prevalente) |
SI |
Contabilità semplificata |
Non è superato né il limite riferito all’attività prevalente (€ 700.000), né il limite complessivo di € 700.000. |
RICAVI GLOBALI DELL’ATTIVITA’ |
Ann. separata |
Regime contabile obbligatorio per l’anno successivo |
NOTE |
€ 750.000 |
NO |
Contabilità ordinaria |
È superato il limite riferito alla globalità delle attività (€ 700.000). |
€ 650.000 |
NO |
Contabilità semplificata |
Non è superato il limite riferito alla globalità delle attività (€ 700.000). |