IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE

Sintesi della norma introdotta dal DL Sostegni bis in attesa delle regole attuative

Con il D.M. 09.09.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 07.10.2021, sono stati individuati:

  • i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il Decreto Sostegni bis,
  • l'ammontare dell'aiuto concedibile
  • e le relative modalità di erogazione.

Con specifico riferimento ai soggetti beneficiari, si rende necessario distinguere due “macrocategorie”:

  • la prima di cui fanno parte gli esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili,
  • la seconda di cui fanno parte gli altri imprenditori/professionisti che, svolgendo una delle attività individuate, hanno subìto la chiusura per almeno 100 giorni.

 

N O T A  B E N E

In entrambi i casi si rende necessario presentare un’istanza per poter accedere al contributo; è rinviata ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di effettuazione dell’istanza e i termini di presentazione (che quindi, ad oggi, non sono ancora noti).

L’operatività delle disposizioni del citato decreto è inoltre subordinata alla notifica della Commissione europea e alla successiva approvazione.

 

Esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili

Possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli esercenti attività d'impresa, arte e professione che alla data del 23.07.2021 svolgevano, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, un’attività che è risultata chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 D.L. 19/2020, rappresentata da una dalle attività individuate dal codice Ateco 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”.

Sono ammessi al beneficio solo i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, non già in difficoltà al 31.12.2019 (fatta salva la specifica deroga prevista per le microimprese e le PMI).

Dopo la chiusura del termine per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, saranno prioritariamente ripartite in egual misura, tra questi soggetti, le risorse stanziate, ammontanti ad euro 20.000.000, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00.

 

Altre attività chiuse

Possono altresì beneficiare dell’agevolazione in esame gli esercenti attività d'impresa, arte e professione:

  • che alla data del 26.05.2021 svolgevano, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, un’attività riferita ai codici Ateco 2007 di seguito richiamati,
  • che dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 D.L. 19/2020, nel periodo intercorrente fra il 01.01.2021 il 25.07.2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni,
  • non già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (fatta salva la specifica deroga prevista per le microimprese e le PMI).

I codici Ateco rilevanti sono i seguenti:

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

56.21.00 Catering per eventi, banqueting

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 Corsi di danza

90.01.01 Attività nel campo della recitazione

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10 Gestione di stadi

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13 Gestione di palestre

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 Sale giochi e biliardi

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

 

Questi soggetti possono beneficiare del riparto delle rimanenti somme (ammontanti complessivamente ad euro 140.000.000), secondo le seguenti modalità:

a) euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi 2019 fino a euro 400.000 oppure per i soggetti di nuova costituzione che non hanno dichiarato ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019;

b) euro 7.500, per i soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;

c) euro 12.000, per i soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a euro 1.000.000.

 

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non dovesse risultare sufficiente, il contributo sarà riconosciuto in egual misura a tutti fino a un importo di euro 3.000; l’Agenzia delle entrate provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo in base alle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto delle fasce di ricavi/compensi.

  • Data inserimento: 11.10.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5047