Il Decreto Legge c.d. Sostegni-bis”, all’articolo 1, commi da 5 a 15, riconosce un contributo a fondo perduto, denominato “contributo Sostegni bis attività stagionali”, alternativo al contributo Sostegni bis automatico di cui al medesimo articolo, commi da 1 a 3, riconosciuto ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”).
Il contributo Sostegni bis automatico consiste in una somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.
Il contributo Sostegni bis attività stagionali viene, invece, riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
Le “regole di compilazione” sul calo del fatturato medio non differiscono molto da quelle già fissate per il Cfp DL Sostegni. Esistono però due condizioni particolari, come di seguito evidenziato:
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021 (prot. n. 175776/2021) sono stati approvati il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al c.d. “Sostegni-bis”.
L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata:
A T T E N Z I O N E
Come previsto dalla norma istitutiva, i soggetti obbligati agli adempimenti Iva che intendono presentare l’istanza al contributo Sostegni bis attività stagionali devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica Iva (cosiddetta “Lipe”) relativa al primo trimestre dell’anno 2021.