Proseguiamo con la trattazione dell’argomento, riprendendo quanto già comunicato in un precedente intervento, alla luce dei provvedimenti pubblicati.
Presentazione della dichiarazione dei redditi (r.2020)
Una delle condizioni essenziali per la fruizione del CFP in argomento, consiste(va) nella presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) entro il 10 settembre.
Sull’anticipo della scadenza, fortemente contestato da Confartigianato, si è trovata una soluzione. Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 172 del 6 settembre 2021, richiamando il DPCM, rende noto che è:
“Differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”.
Il comunicato si conclude rendendo noto:
“Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre”.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
La norma originale specifica che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarebbero stati definiti:
Sull’ultimo punto evidenziamo che, con provvedimento del Direttore dell’AdE (allegato A), sono stati definiti i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari alla determinazione del “peggioramento economico”. (Vedi documento allegato)
Viene specificato che, con un prossimo provvedimento:
Provvedimenti ed autorizzazioni ancora “mancanti”
Per rendere operativa la misura, manca ancora: