Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha specificato come in ragione della approvazione della legge dello scorso maggio sulle Unioni Civili n. 76 del 2016, ai fini della detrazione del TUIR, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione n. 64/E ad un interpello, avente ad oggetto l’ammissibilità di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente more uxorio.
L’istante aveva prospettato l’ammissibilità sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la condizione del convivente "more uxorio" è equiparata a quella del coniuge convivente, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di comodato.
L’Agenzia delle Entrate ha svolto un ragionamento articolato che prende le mosse dall’analisi della normativa inserita all’art. 16 bis del TUIR.
In particolare, è stato evidenziato come la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione. Il diritto alla detrazione spetta (se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico) al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile.
In realtà anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese. Intendendosi per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Quindi, in teoria, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficare della detrazione soltanto se risultasse detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.
A ben vedere la nuova legge che regolamenta le Unioni Civili, n. 76/2016 (Cd. Legge Cirinnà) ha modificato il quadro normativo equiparando al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili.
Se è vero che analoga equiparazione non è effettuata per le convivenze di fatto, l’Agenzia rileva come la Legge n. 76/2016 ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune, riconoscendo ad esempio al
convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.
Ne consegue quindi che anche il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal TUIR, può fruire della detrazione alla stregua dei familiari conviventi.