Il Piano “Transizione 5.0” di cui al D.L. n. 19/2014 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 02/03/2024, può essere definito come l’evoluzione potenziata “green” del Piano Transizione 4.0, incentivando investimenti in asset digitali nuovi a condizione che, tramite gli stessi, si ottenga una riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva localizzata in Italia (almeno pari al 3%), o di processo produttivo (almeno pari al 5%).
Possono accedere al credito “Transizione 5.0” le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano, per gli anni 2024 - 2025, uno o più progetti di innovazione, attraverso investimenti nei medesimi beni di quelli di cui al Piano Transizione 4.0 (indicati negli allegati A e B della Legge 232/2016).
Nell’ambito del progetto di innovazione, potranno essere ricompresi anche beni materiali nuovi, finalizzati all’autoproduzione di energia per autoconsumo, ed investimenti in formazione del personale, entro determinati limiti.
Il meccanismo di accesso al credito d’imposta non sarà automatico, ma richiederà un iter particolare che coinvolge anche il GSE come ente gestore.
I soggetti inteteressati
Il piano di “Transizione 5.0” è rivolto:
Sono escluse le imprese:
Per le imprese che saranno ammesse al credito di imposta in commento, la spettanza del beneficio viene comunque subordinata:
Gli investimenti agevolabili
Nell’ambito dei progetti di innovazione perseguiti dall’impresa, gli investimenti agevolati dalla “Transizione 5.0” sono quelli effettuati nel periodo 2024-2025, che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
In particolare, l’agevolazione compete a seguito dell’effettuazione di investimenti:
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al D.L. n. 19/2024 sono inoltre agevolabili (se aggiuntivi rispetto a quelli finalizzati all’investimento innovativo “Transizione 5.0”) anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico etc.) destinata all’autoconsumo (non permessa, quindi, la vendita in rete di energia), ad eccezione degli impianti alimentati a biomassa (non agevolabili quelli alimentati con legno, pellet, cippato etc.), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Più precisamente l’art. 12 sopracitato, prevede che:
- territoriale: devono essere prodotti negli Stati membri dell’UE;
- qualitativo: devono possedere una efficienza minima;
L’efficienza minima che devono avere i moduli fotovoltaici:
Pertanto, riepilogando, nell’ambito degli investimenti agevolabili che compongono il progetto di innovazione, possiamo distinguere:
Misura dell’agevolazione
Di seguito, si propone una tabella riassuntiva della % di credito 5.0 spettante in relazione alla riduzione dei consumi energetici (di struttura o processo) ed in base all’ammontare dell’investimento:
Riduzione dei consumi energetici |
Investimenti |
||
Fino a 2,5 mln di euro |
Da 2,5 mln a 10 mln di euro |
Da 10 a 50 mln di euro |
|
% di credito spettante |
|||
di struttura produttiva 3% - 6% |
35%
|
15% |
5% |
di processo 5% - 10% |
|||
|
|
|
|
di struttura produttiva 6% - 10% |
40% |
20% |
10% |
di processo 10% - 15% |
|||
|
|
|
|
di struttura produttiva + 10% |
45% |
25% |
15% |
di processo + 15% |
|||
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno |