La nuova agevolazione prevista dal D.L. PNRR – Seconda e ultima parte
Dopo il primo intervento sull’argomento, (se non lo hai visionato utilizza il link in fondo alla pagina), completiamo la pur sintetica panoramica sulla nuova agevolazione prevista ed introdotta dal D.L. PNRR.
L’iter procedurale per “certificare” il risparmio energetico
Il credito “Transizione 5.0” è un credito d’imposta semiautomatico, dal momento che la procedura di accesso comporta l’invio di una serie di comunicazioni al GSE, quest’ultimo incaricato della gestione e del controllo di quanto trasmesso dalle imprese.
L’ iter procedurale può essere così sintetizzato:
L’impresa invia una comunicazione preventiva al GSE, in via telematica, contenente la descrizione del progetto ed il relativo costo preventivato, allegando la certificazione “ex ante” rilasciata da un valutatore indipendente che attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti digitali, e prenotando così il “potenziale credito”.
Il GSE, successivamente, effettua una verifica formale di completezza della documentazione e trasmette quotidianamente con modalità telematiche al Mimit l’elenco delle imprese e gli importi dei crediti prenotati.
L’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. Si ritiene che lo scopo delle comunicazioni periodiche sia quello di liberare tempestivamente risorse finanziarie a seguito di variazione in diminuzione dei costi sostenuti (e quindi del credito prenotato) rideterminando così l’importo del credito spettante.
L’impresa invia al GSE la comunicazione finale di completamento dell’investimento, corredata, a pena di revoca dell’agevolazione, dalla certificazione tecnica “ex post”, rilasciata sempre da un valutatore indipendente, che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla comunicazione “ex ante” (di cui al precedente punto 1).
Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche l‘elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Oltre alla compilazione delle comunicazioni sopra dette (preventive, intermedie, finali), l’impresa deve, quindi, acquisire le seguenti certificazioni:
Per quanto riguarda le prime due certificazioni energetiche (ex ante ed ex post) la norma prevede che, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
Tra i soggetti abilitati sono compresi, in ogni caso:
Esclusivamente per le pmi, il costo delle certificazioni energetiche, ex ante ed ex post, è riconosciuto in aumento del credito di imposta fino a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.
Per quanto concerne l’attestazione di avvenuta interconnessione, congruità e pertinenza dei costi, il legislatore non ha specificato chi deve predisporla, limitandosi a citarla fra “l’ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza de beneficio “. Si ritiene che la stessa sia rilasciata con le medesime modalità adottate in occasione della Transizione 4.0.
Per quanto riguarda invece l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, le stesse devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (comma 15 del medesimo D.L.) o, se non obbligate per legge, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo annuo agevolabile.
Documentazione da conservare da parte dell’impresa
La normativa prevede per il credito “Transizione 5.0” l’obbligo da parte delle imprese beneficiarie dell’agevolazione (a pena di revoca del beneficio) di:
“conservare la documentazione a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
La dicitura da apporre su documenti comprovanti gli investimenti 5.0 risulta, dunque, la seguente:
“Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 38, D.L. 19/2024”
Le regole per usufruire del credito d’imposta e la c.d. “recapture”
Il credito di imposta “Transizione 5.0”:
Si ricorda che, analogamente ai crediti di imposta del piano Transizione 4.0, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
Si aggiunga altresì che il credito 5.0:
Anche la disciplina “Transizione 5.0” prevede un meccanismo di “recapture”, vale a dire, l’obbligo di restituire l’importo eventualmente già fruito, corrispondente agli investimenti in beni strumentali distolti dalla originaria funzione ad essi attribuita dalla norma agevolativa, nel contesto aziendale.
La normativa prevede 4 diverse circostanze in cui scatta il recupero dell’agevolazione:
Il periodo di osservazione per l’attivazione di tale meccanismo di recapture è più ampio rispetto a quello previsto per Industria 4.0, come sotto esposto:
Tipo di agevolazione |
Periodo di recapture |
|
|
Da |
Al |
Beni “Transizione 5.0” |
completamento investimenti - interconnessione bene/i |
31 Dicembre del 5° anno successivo alla data di completamento degli investimenti/interconnessione |
Beni “Transizione 4.0” |
interconnessione bene/i |
31 Dicembre del 2° anno successivo all’interconnessione |
Esempio:
Bene “Transizione 4.0” interconnesso nel 2021: periodo di recapture 2022-2023;
Bene “Transizione 5.0” investimento completato ed interconnesso nel 2025: periodo di recapture 2026-2030.
Al verificarsi di una delle citate circostanze, il credito d’imposta viene corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal beneficiario entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta di dismissione del bene, senza applicazioni di sanzioni ed interessi.
Il recupero dell’agevolazione non scatta invece nell’ipotesi di investimento sostitutivo, in cui il bene ceduto viene sostituito da un altro bene dalle caratteristiche uguali o superiori. In tal caso, infatti, il livello tecnologico ed energetico raggiunto dall’azienda non si riduce.
Cumulabilità: possibilità e divieti
Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con il bonus investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178/2020 (Transizione 4.0) né con il credito d’imposta ZES “unica” di cui all’art.16 D.L. 124/2023.
Si crea, dunque, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati nel territorio dello Stato, un doppio binario che preclude per uno stesso investimento la possibilità di cumulo tra 4.0 e 5.0 come segue:
Qualora in fase di realizzazione del progetto di investimento innovativo si acquisisca la consapevolezza del non raggiungimento degli obbiettivi prefissati minimi di riduzione dei consumi energetici (e quindi del relativo ottenimento del credito 5.0), si ritiene che lo stesso può essere “retrocesso” alla procedura per il conseguimento del credito 4.0.
Il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.