IL CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI POS

Con l’istituzione del codice tributo la misura è operativa

All’interno del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, il Legislatore ha istituito uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo da calcolare con riferimento alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili.

Nello specifico, il credito d’imposta spetta sulle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dall’1.7.2020.

Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, “al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con le modalità / criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi al credito d’imposta in esame gli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000

Misura del credito di imposta

Il credito d’imposta in esame è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate / altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili

Nell’ambito del citato Provvedimento 21.4.2020 la Banca d’Italia chiarisce che: 

  • non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali / assegni;
  • con particolare riferimento alle carte di pagamento rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante “carte consumer” (carte emesse a favore di consumatori finali) e non quelle effettuate mediante “carte business” (carte emesse a favore di aziende / artigiani / professionisti per le spese relative all’esercizio della propria attività). 

Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti “de minimis”.

Recentemente, con la Risoluzione 31.8.2020, n. 48/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel mod. F24 al fine del relativo utilizzo: 

“6916 - Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, D.L.26 ottobre 2019, n. 124” 

Nel mod. F24 deve essere riportato il mese / anno di riferimento di addebito delle commissioni nei formati “00MM” e “AAAA”. Così, ad esempio, con riferimento all’utilizzo del credito connesso con le commissioni relative al mese di luglio 2020, va indicato “0007” e “2020”.

Elenco da fornire all’esercente delle transazioni effettuate

Il c.d. “soggetto convenzionatore” deve trasmettere all’esercente, mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, ossia: 

  • elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito riportante l’ammontare relativo a:
    • commissioni totali, ossia l’insieme delle commissioni, applicate dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagate dall’esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta / altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;
    • commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
    • costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

La trasmissione è effettuata

  • telematicamente, mediante un formato che garantisca integrità / inalterabilità (ad esempio, PEC / pubblicazione nell’online banking dell’esercente);
  • “entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento”. Pertanto, la prima comunicazione, relativa al mese di luglio, è trasmessa entro il 20.8.2020.

Conservazione della documentazione da parte dell’esercente

Con il Provvedimento 29.4.2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che l’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.

  • Data inserimento: 03.09.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4546