All’interno del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, il Legislatore ha istituito uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo da calcolare con riferimento alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili.
Nello specifico, il credito d’imposta spetta sulle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dall’1.7.2020.
Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, “al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con le modalità / criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020.
Soggetti beneficiari
Sono ammessi al credito d’imposta in esame gli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000.
Misura del credito di imposta
Il credito d’imposta in esame è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate / altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Nell’ambito del citato Provvedimento 21.4.2020 la Banca d’Italia chiarisce che:
Modalità di utilizzo del credito di imposta
Il credito di imposta:
L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti “de minimis”.
Recentemente, con la Risoluzione 31.8.2020, n. 48/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel mod. F24 al fine del relativo utilizzo:
“6916 - Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, D.L.26 ottobre 2019, n. 124”
Nel mod. F24 deve essere riportato il mese / anno di riferimento di addebito delle commissioni nei formati “00MM” e “AAAA”. Così, ad esempio, con riferimento all’utilizzo del credito connesso con le commissioni relative al mese di luglio 2020, va indicato “0007” e “2020”.
Elenco da fornire all’esercente delle transazioni effettuate
Il c.d. “soggetto convenzionatore” deve trasmettere all’esercente, mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, ossia:
La trasmissione è effettuata:
Conservazione della documentazione da parte dell’esercente
Con il Provvedimento 29.4.2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che l’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.