IL D.L. ANTIFRODI - D.L.157/2021

Pubblicati i primi chiarimenti che sbloccano, limitatamente ai casi indicati, il mercato dei crediti.

L’Agenzia, implementando le FAQ dell’area tematica “Superbonus 110%”, ha fornito le prime risposte ufficiali ai quesiti in materia di visti di conformità ed asseverazioni.

Come vedremo in seguito, vengono “sbloccate” le situazioni in cui i lavori erano già stati eseguiti, fatturati e pagati mancando solo la comunicazione all’AdE della cessione del credito/sconto in fattura.

Il nuovo obbligo previsto a decorrere dal 12 novembre 2021 (D.L. 157/2021), per lo sconto/cessione delle detrazioni ordinarie e per l’utilizzo diretto del Superbonus in dichiarazione dei redditi (salvo alcune circostanziate eccezioni) determina per il contribuente:

  • la richiesta del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti,
  • l’ottenimento da parte del tecnico abilitato dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.

 

FAQ n. 1

L’Agenzia afferma che i nuovi obblighi non si applicano alle comunicazioni relative a fatture ricevute dal fornitore, per le quali siano stati assolti i relativi pagamenti, ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021 (12 novembre 2021).

In pratica, se è stata emessa una fattura con evidenziato lo sconto in fattura con data antecedente il 12 novembre 2021 e, sempre prima di tale data, il beneficiario dell’agevolazione abbia pagato l’importo dovuto (bonifico parlante), il contribuente potrà inviare la comunicazione per esercitare l’opzione per lo sconto senza adempiere agli obblighi introdotti dal nuovo decreto Controlli e quindi priva del visto e dell’asseverazione.

Con riferimento alla casistica suesposta e più precisamente nei casi di:

  • accordi di cessione del credito / sconto in fattura antecedenti il 12 novembre 2021;
  • fattura emessa in data antecedente il 12 novembre;
  • pagamenti dell’eventuale parte della fattura non coperta da agevolazione fiscale in data antecedente il 12 novembre 2021;
  • comunicazione non ancora inviata all’AdE alla data del 12 novembre 2021

il contribuente (o suo delegato) può procedere all’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

La piattaforma delle Entrate ora consente di inviare questo tipo di comunicazioni (senza visto). Per consentire ai contribuenti di trasmetterle, come riportato nella risposta alla FAQ n. 1, le relative procedure telematiche dell’AdE sono state aggiornate lo scorso 26 novembre.

Inviando la comunicazione entro il 30 novembre, l’azienda che ha concesso lo sconto in fattura potrà disporre del credito di imposta già dal prossimo 10 dicembre (salvo sospensioni cautelative di 30 giorni) provvedendo alla sua accettazione ed eventuale ulteriore cessione.

  • Data inserimento: 29.11.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5111