PREMESSA
Le previsioni dell'articolo 10 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 sono volte a promuovere la trasparenza e l'emersione di basi imponibili, e introducono un importante meccanismo di premialità nei confronti dei contribuenti che assicurino un regime di assoluta trasparenza nelle proprie transazioni economiche e finanziarie, al quale sono connessi importanti semplificazioni sotto il profilo contabile, nonché l'introduzione, in deroga ai principi vigenti, di un sistema di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata.
La norma prevede, inoltre, notevoli semplificazioni in materia di studi di settore, introducendo limiti all'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di quei contribuenti che risultino congrui e coerenti rispetto ai ricavi o compensi risultanti dall'applicazione degli studi, in particolare escludendo tali soggetti dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e limitando la possibilità di utilizzo della determinazione sintetica del reddito.
IL REGIME PREMIALE DI TRASPARENZA FISCALE
L’articolo istituisce un nuovo regime semplificato e agevolato, per opzione, per i soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/86).
Il regime della trasparenza fiscale trova applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, nei confronti delle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o di attività d’impresa in forma individuale o associativa (s.n.c e s.a.s).
Il nuovo regime decorre dal 1° gennaio 2013. Le imprese accedono al regime premiale di trasparenza previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di accesso al medesimo.
La Relazione di accompagnamento al Disegno di conversione in legge del decreto legge 201/2011 illustra alcune delle caratteristiche innovative del nuovo regime, finalizzato ad incoraggiare la trasparenza fiscale e l’emersione di base imponibile. L’idea centrale su cui poggia il regime è quella di abbinare l’accettazione volontaria di adempimenti in grado di rafforzare i controlli con la corrispondente azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Ciò si evince in particolare dalla previsione dell’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, dalla tracciabilità delle operazioni bancarie di tutti i movimenti finanziari di importo superiore a 1.000 euro e dell’accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità finanziarie contrapposta alla previsione di una serie di vantaggi di tipo premiale, quali la drastica semplificazione degli adempimenti amministrativi, il tutoraggio prestato dall’amministrazione fiscale, sia ai fini degli adempimenti IVA sia ai fini degli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta e prevedendo infine una corsia preferenziale per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA. In sintesi, se il contribuente accetta di sottoporsi a forme di controllo potenziate da parte del Fisco, può accedere al nuovo regime (denominato di trasparenza fiscale).
1. Obblighi e benefici per coloro che aderiranno al nuovo regime
I soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo (attività artistica o professionale) o di impresa esercitata in forma di ditta individuale o associativa di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917/86 (ossia in forma societaria: società in nome collettivo e società in accomandita semplice), possono accedere al regime di trasparenza fiscale a condizione che provvedano:
a) all’invio telematico direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) all’amministrazione finanziaria:
b) all’istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività di impresa esercitata
Il regime di trasparenza fiscale comporta una serie di benefici di legge, di seguito elencati:
BENEFICI |
CONSISTENTI IN: |
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; |
a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; b) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie; c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevute fiscale; d) anticipazione del termine di compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. |
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria, |
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c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA; |
2 Ulteriori benefici accordati
Ulteriori benefici sono accordati a chi accede al regime di trasparenza fiscale consistenti:
a) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamenti c.d. analitico –induttivo) di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anche se queste siano gravi, precise e concordanti (art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/73);
b) nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, DPR 917/86 e art. 57, primo comma, DPR 633/72; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al D.lgs. 74/2000.
3 I soggetti in contabilità semplificata
Il regime sarà graduato su più livelli, prevedendo i benefìci prima elencati che sono comuni per tutti i soggetti che, rispettando le condizioni previste dalla normativa in esame, vi intendono accedere. Il comma 4 dell’articolo 10 prevede, inoltre, ulteriori benefìci più specificamente indirizzati verso quei soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria. Se le imprese, esercitate in forma di ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, sono in regime di contabilità semplificata, possono accedere ad ulteriori benefici, oltre a quelli sopra indicati, consistenti nella:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
L’accesso, per opzione, al nuovo regime determinerà in capo ai soggetti in contabilità semplificata (ricavi inferiori a 700.000 euro e 400.000 euro per le attività di servizi) effetti significativi poiché il reddito di impresa, imponibile ai fini Irpef, non sarà più determinato in base al principio di competenza bensì a quello di cassa: i costi e ricavi saranno rilevati in funzione della loro manifestazione finanziaria ossia nel periodo di imposta di incasso e pagamento.
Alla determinazione del reddito in base al criterio di cassa si aggiungono l’esonero della tenuta delle scritture contabili ai fini Irpef e Irap e del registro dei beni ammortizzabili. Infine il versamento dell’IVA in unica scadenza. Di fatto i semplificati godrebbero di una drastica riduzione di adempimenti amministrativi.
4 Le condizioni di accesso
Le condizioni di accesso al regime premiale come sopra indicato consistono nell’invio telematico, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, delle informazioni e dati richiesti che dovrebbero permettere all’Amministrazione finanziaria la realizzazione e il completamento di tutte le attività di controllo. Inoltre, i soggetti che accedono per opzione al regime di trasparenza fiscale, dovranno adempiere anche agli obblighi previsti dalla normativa sull’antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007.
E’ comunque demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la puntuale individuazione di tutte le condizioni di accesso al “tutoraggio” offerto dall’Agenzia delle entrate.
5 Decadenza dai benefici e relativa disciplina sanzionatoria
I soggetti che non adempiono agli obblighi previsti nonché a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000.
Se gli adempimenti (lettera a)) sono eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, i soggetti non decadono dai benefici, ferma restando l’applicazione della sanzione sopra indicata per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. 472/97).
I BENEFICI PER I SOGGETTI CUI SI APPLICANO GLI ACCERTAMENTI BASATI SUGLI STUDI DI SETTORE
1. I soggetti congrui e coerenti
Il comma 9 del medesimo articolo 10 in esame dispone che nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146) che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, DPR 600/73 e articolo 54, co. 2, ultimo periodo del DPR 633/72;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, primo comma, D.P.R. n. 633/72; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al D.lgs. 74/2000;
c) è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. L’Agenzia delle entrate, nel corso del video-forum, organizzato da un quotidiano economico, ha fornito una prima precisazione relativamente ai limiti ai poteri di accertamento dell’Agenzia nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore. In particolare, l’Agenzia ha precisato che il beneficio si applica solo nei confronti di quei soggetti per i quali si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito ossia le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi), rimanendone pertanto escluse le società e i soci-persone fisiche.
Tali benefici si applicano a condizione che :
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base di detti dati la posizione del contribuente risulti, oltre che congrua anche per adeguamento, coerente con gli specifici indicatori di coerenza economica previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. La coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore.
Nel corso del video-forum, organizzato da un quotidiano economico, l’Agenzia delle entrate ha, inoltre, chiarito che le misure premiali contenute nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto legge 201/2011 hanno una portata generale, non collegata all’applicazione del regime premiale, applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all’articolo 10 della legge n. 146/1998.
2. I soggetti non congrui ovvero non coerenti ovvero che dichiarano dati infedeli
Nei confronti di coloro che non si applicano le nuove previsioni (in quanto non congrui ovvero non coerenti o che hanno compilato non correttamente il modello studi), l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza destineranno parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie contenute nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973.
E’ opportuno ricordare che l’art. 23, comma 28, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in vigore dal 17 luglio 2011 ha aggiunto una nuova lettera (la d-ter) all’articolo 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, con la quale è, già, disposto che l’Amministrazione finanziaria può ricorrere all’accertamento induttivo, tra le altre ipotesi, anche qualora il modello studi di settore non venga allegato alla dichiarazione dei reddito ovvero sia compilato in maniera infedele. In tale ultimo caso è necessario che l’errore abbia causato uno scostamento rispetto al reddito di impresa/lavoro autonomo accertato superiore al 10% di quello dichiarato (cfr. ns. Informativa n. 64/2011).
3. I soggetti non congrui e non coerenti
Inoltre, nei confronti dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, dell’articolo 10, ossia la posizione del contribuente non risulti coerente con gli specifici indicatori di coerenza, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie di cui ai numeri 6-bis
e 7 del primo comma dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972.
4. Decorrenza, modalità e termini di accesso al nuovo regime
Le nuove disposizioni verranno applicate con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 (UNICO 2012) e a quelle successive. Per le annualità antecedenti il 2011 continueranno ad essere applicate le norme relative alla limitazione dei poteri di accertamento di cui al pre-vigente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge n.146/1998, abrogate dal comma 12 dell’articolo in esame.
Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso al nuovo regime tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento saranno dettate le relative disposizioni di attuazione.
5. Abolizione delle norme relative alla limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria
L’articolo 10, comma 12, del decreto legge 201/2011 dispone, come sopra anticipato, l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 10 e dell’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Si tratta delle norme che stabiliscono che nei confronti di soggetti congrui e coerenti rispetto ai risultati degli studi di settore, anche per effetto dell’adesione agli inviti a comparire, non risulta accertabile in base alle rettifiche fondate sulle presunzioni semplici, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con il limite di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.