Tra le norme contenute nel D.L. n. 212/2023, sono introdotte disposizioni che, per agevolare chi si trova per vari motivi con cantieri aperti e di difficoltosa conclusione, consentono di non perdere le agevolazioni già ottenute mediante sconto in fattura/cessione del credito esercitate per gli stati di avanzamento lavori. Sempre nel decreto legge 212/2023 sono altresì contenute disposizioni che limitano la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed il ricorso allo sconto in fattura/cessione del credito.
Detrazione superbonus con opzione per SAL e lavori non ultimati
In premessa è utile ripercorrere quanto previsto dalla normativa sul superbonus e, nello specifico agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020.
Il diritto alla detrazione si cristallizza quando i lavori oggetto di detrazione sono ultimati e vengano raggiunti gli obiettivi energetici o di carattere antisismico previsti dalla normativa.
Specularmente, se i lavori non vengono ultimati, viene meno uno dei requisiti posti alla base della legittima spettanza della detrazione. Come conseguenza, qualora i beneficiari della detrazione (chi commissiona i lavori) abbiano già fruito della detrazione mediante lo sconto in fattura o cessione del credito ad ogni stato di avanzamento dei lavori (massimo 2 SAL riguardanti ognuno almeno il 30% dei lavori), nel caso in cui i lavori non siano portati ad ultimazione l’AdE può procedere al recupero del beneficio fiscale ottenuto maggiorato di sanzioni ed interessi in capo ai beneficiari.
Per porre rimedio alle suindicate conseguenze in capo ai committenti (per la maggior parte privati), incolpevoli dei ritardi dei cantieri o per altre vicissitudini non a loro imputabili (blocco dell’acquisto dei crediti da parte delle banche), il D.L. in esame tenta di porre rimedio alle situazioni che si sono verificate anche a seguito delle innumerevoli modifiche apportate alla normativa ed alla circolazione dei crediti.
L’articolo 1, comma 1, del D.L. in esame, prevede, in via del tutto eccezionale, che non possono essere oggetto di recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate, le detrazioni “Superbonus” (110% - 90%) previste all’articolo 119 del D.L. 34/2020 nei casi in cui i lavori effettuati non vengano ultimati.
La norma stabilisce che deve trattarsi di interventi per i quali:
Tale “agevolazione” eccezionale di non “recuperabilità” risulta applicabile anche se, per effetto del mancato completamento dei lavori, derivi il mancato soddisfacimento del requisito ulteriore e specifico richiesto dalla normativa circa il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio (comma 3 art. 119 D.L. 34/2020 “superecobonus”).
Detrazione 75% eliminazione barriere architettoniche
Nel provvedimento in esame è inserita, all’articolo 3, una specifica norma in materia di revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La norma prevede, nel caso specifico, una “stretta” agli usi “opportunistici” non perfettamente in linea con gli scopi previsti in origine dell’incentivo fiscale, anche se spettanti in quanto previsti dalla Legislazione vigente.
La norma in trattazione è stata istituita con la Finanziaria 2022 ed aggiunta al D.L. 34/2020 all’articolo 119-ter.
Nuovo ambito applicativo della detrazione
La modifica interviene sull’art. 119-ter D.L. 34/2020 e dispone che, per le spese sostenute dal 30.12.2023 (data di entrata in vigore del Decreto) la detrazione:
Contestualmente è abrogato il comma 3 del citato art. 119-ter e pertanto la detrazione del 75% non è più applicabile anche:
La norma introduce un nuovo adempimento. Fermo restando che gli interventi risultano agevolati a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici previsti dal DM n. 236/89, ora è disposto che tale conformità deve essere attestata da un’apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Norma transitoria
Come spesso accade in occasione di modifiche “peggiorative” di norme agevolative, anche in questa occasione il Legislatore ha previsto una sorta di norma transitoria.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 dispone che la (pre)vigente disciplina (Interventi ammessi al beneficio di cui al DM n. 236/89 e possibilità di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito) è applicabile per:
Esclusione blocco opzioni (sconto in fattura – cessione del credito) solo per spese sostenute fino al 31.12.2023
L’oramai “famigerato” D.L. “Blocca crediti” ricomprende tra le fattispecie escluse dal blocco della possibilità di esercitare le opzioni (sconto in fattura/cessione del credito) le spese sostenute per interventi atti al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche.
L’art. 3, comma 2 del decreto in esame dispone ora che la predetta esclusione, e pertanto la possibilità di optare ancora per sconto in fattura / cessione del credito per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche: