IL DECRETO SOSTEGNI

Le misure di carattere fiscale e di aiuto alle aziende

Il Decreto in commento si caratterizza per la presenza di misure di natura fiscale o collegate alla fiscalità. Tali misure potrebbero, ad una prima analisi, apparire di minore importanza ma, al contrario, assumono particolare rilievo vista anche la delicata situazione socio-economica-finanziaria derivata dall’emergenza sanitaria COVID-19.

Rinvio della precompilata IVA

La norma, art. 1 comma 10 DL Sostegni, si è resa necessaria per fronteggiare le difficoltà che potrebbero incontrare i soggetti economici nell’adeguare le procedure informatiche visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria.

Si stabilisce che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (“precompilati”) è rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021.

Si stabilisce inoltre che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti anche la bozza della dichiarazione Iva “precompilata”.

Quadro temporaneo Aiuti di Stato

La norma è contenuta sempre nel primo articolo del DL Sostegni ai commi da 13 a 17. Sostanzialmente amplia, alle aziende di piccole dimensioni, le condizioni per usufruire degli aiuti di Stato concessi a seguito dell’emergenza sanitaria. A seguito degli emendamenti apportati dalla Commissione Europea alla propria Comunicazione in tema di aiuti di Stato, viene stabilito che l’importo massimo di aiuti fruibili (ai sensi della sezione 3.1), nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, è di 1.800.000 euro per impresa (275.000 per il settore pesca e acquacoltura – 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Contributo a fondo perduto per comuni montani sciistici

Il Decreto Sostegni, all’articolo 2, prevede l’istituzione di un fondo (dotazione di 700 mln. di euro) a favore delle Regioni e Provincie Autonome per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Sarà un successivo decreto del Ministero del Turismo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL Sostegni, a ripartire le risorse tra le Regioni e le Provincie Autonome che a loro volta li destineranno ai soggetti aventi diritto.

Fondo autonomi per esonero “parziale” versamento contributi

La norma ha origine all’interno della Legge Finanziaria 2021, ed è stata introdotta soprattutto al fine di ridurre gli effetti negativi della pandemia sui lavoratori autonomi e di favorirne la ripresa delle attività esercitate.

A tal fine, è stato istituito un apposito fondo per l’esonero “parziale” dal versamento dei relativi contributi previdenziali da parte dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dei professionisti iscritti agli Enti gestori di forme previdenziali obbligatorie con reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.

La norma in questione ha previsto l’aumento della dotazione finanziaria disponibile portandola a € 2.500 milioni.

La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE e, per quanto riguarda le norma attuative, all’emanazione delle disposizioni ministeriali che dovevano essere state già promulgate entro lo scorso 2 marzo.

Proroga scadenze “Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio”

Il Decreto Sostegni prevede che il versamento delle rate della Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

A questi versamenti si applicano le disposizioni in base alle quali il pagamento non si considera tardivo se effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni.

Sospensione versamenti

Il Decreto Legge in esame proroga dal 28.2 al 30.04.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti anche da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione e da avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi.

I versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.4.2021 potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo indicato in precedenza. Come evidenziato nelle Faq dell’AdER, in luogo del pagamento in un'unica soluzione, è possibile richiedere, sempre entro il 31.5.2021, la rateazione degli importi da versare.

Annullamento dei carichi

Il DL Sostegni, all’articolo 4 comma 4, stabilisce che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a € 5.000 risultanti, alla data del 23 marzo 2021, da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 a carico delle Persone Fisiche e dei soggetti diversi dalle Persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sulla norma verrà emanato un apposito Decreto Ministeriale.

Definizione agevolata avvisi di irregolarità

L’articolo 5 DL Sostegni prevede la possibilità, a determinate condizioni, di definire in maniera “agevolata” gli avvisi bonari emessi ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72.

I soggetti, con partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, potranno usufruire dell’agevolazione a condizione che il volume d’affari 2020 si sia ridotto in misura superiore al 30% rispetto al volume d’affari 2019.

Le somme oggetto di definizione riguardano gli avvisi bonari:

  • elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati per effetto delle sospensioni previste dal DL Rilancio (periodo di imposta 2017);
  • elaborati entro il 31 dicembre 2021 con riferimento alla dichiarazioni relative al periodo di imposta 2018.

I soggetti interessati riceveranno dall’AdE, una volta verificati i presupposti, una duplice comunicazione tramite Pec o raccomandata con avviso di ricevimento (o a mezzo di modalità ulteriori da stabilire con apposito decreto).

Gli importi richiesti saranno da corrispondere al netto della sanzioni amministrative erogate.

Le norme attuative sono demandate a successivi pronunciamenti da parte dell’AdE.

  • Data inserimento: 12.04.21
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