Il decreto Sviluppo

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni finalizzate alla semplificazione dei rapporti fra lo Stato ed i contribuenti con l’intenzione, in generale, di ridurre il peso della burocrazia sulle imprese e sul lavoro autonomo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110, il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo), contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Il Decreto è entrato in vigore il giorno sabato 14 maggio 2011.

Il decreto c.d. “Decreto Sviluppo” contiene numerose novità in relazione alle più svariate materie. Si segnala l’utilizzo di una nuova “tecnica legislativa”: nel primo comma di ogni articolo viene proposta una breve elencazione di tutte le disposizioni in esso contenute, per poi analizzarle più analiticamente nei commi successivi.

Vediamo ora le novità in materia di semplificazione più significative contenute nel decreto.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Viene istituito in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Le tipologie di intervento agevolabili sono individuate negli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il credito d’imposta spetta in tre quote annuali a decorrere da ciascuno dei predetti anni 2011 e 2012 e compete nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, se lo stesso è commissionato a Università ed enti pubblici di ricerca. Non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’Irap. Il presente beneficio assorbe il precedente credito

d’imposta, ex art.1, co.25 della L. n. 220/10.

ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

Al fine di evitare più accessi da parte di enti diversi la norma propone l’unificazione delle verifiche e una cadenza al massimo semestrale. Per limitare al minimo i disagi la norma chiede anche ai militari della Gdf di eseguire gli accessi in borghese anziché in divisa (salvo ovviamente casi particolari).

COMUNICAZIONE DATI DETRAZIONI PER CARICHI FAMIGLIA

Sparisce l’obbligo della comunicazione annuale del dipendente o pensionato al proprio sostituto d’imposta in materia di detrazione per carichi familiari. Una volta effettuata, tale comunicazione resterà valida di anno in anno in assenza di variazioni nelle condizioni e nei presupposti per le detrazioni stesse. L’eventuale omissione della comunicazione di variazione delle condizioni da parte del contribuente verrà sanzionata.

DETRAZIONE 36% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Scompare l’obbligo della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.  Sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori al Comune competente e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi della stessa, per poter usufruire delle detrazioni in oggetto.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I contribuenti in contabilità semplificata potranno dedurre le spese di importo non superiore a € 1.000 nell’esercizio di ricezione della fattura d’acquisto indipendentemente dalla competenza economica del costo. Si ampliano i volumi annui di ricavi per essere ammessi al regime contabile semplificato ai fini delle imposte dirette. Non è chiaro se l’estensione possa esplicare effetti anche per l’iva.

SPESOMETRO

Sparisce l’obbligo della comunicazione telematica prevista dall’art.21 del D.L. n.78/10 per gli acquisti effettuati tramite pagamento con mezzi “tracciabili” che il provvedimento individua nelle carte di credito, carte prepagate e bancomat. Stando al tenore letterale della disposizione i pagamenti effettuati con altri mezzi bancari, quali ad esempio gli assegni di conto corrente, continuerebbero invece ad essere soggetti all’obbligo della comunicazione telematica annuale

COMUNICAZIONE DATI GIÀ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Ribadito nuovamente il concetto già contenuto nell’art.6, co.4, dello Statuto del contribuente, ovvero: al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria o di altre Pubbliche Amministrazioni.

RICHIESTE DI RIMBORSO – MODIFICABILITÀ

Il decreto legge introduce la possibilità per il contribuente di rettificare l’originaria scelta relativa al rimborso di un credito d’imposta trasformandola, nei 120 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, in una richiesta di compensazione del credito stesso.

La possibilità di mutamento dell’originaria scelta effettuata dal contribuente dovrà essere introdotta nell’ordinamento attraverso una modifica normativa dell’art. 2 del DPR n. 322/98. Tenuto conto dell’ambito normativo si tratta di una disposizione che riguarda sia le dichiarazioni dei redditi che quelle valide ai fini dell’Irap.

SCADENZE FISCALI – PROROGA

La norma introduce la tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti il primo giorno lavorativo successivo a quello originario di scadenza nelle ipotesi in cui lo stesso cada di sabato o in un altro giorno festivo. In sostanza viene equiparato il sabato ad un giorno festivo per quanto attiene alla scadenza dei versamenti.

SCHEDA CARBURANTI – SEMPLIFICAZIONE

Quando il contribuente effettua rifornimenti di carburante attraverso pagamenti “tracciabili” (carte di credito, di debito e prepagate) non è più obbligato alla compilazione della scheda carburanti ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione dell’iva relativa.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Se a fronte di un accertamento esecutivo il contribuente presenta ricorso ed istanza di sospensione giudiziale ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, l’esecuzione delle somme dovute resta “congelata” fino alla decisione della CTP in ordine all’istanza di sospensione stessa e comunque fino al 120° giorno dalla presentazione dell’istanza di sospensione. Si tratta di una disposizione attesa dai contribuenti sopratutto in vista dell’imminente debutto dei nuovi avvisi di accertamento Iva e dirette aventi valore di titolo esecutivo. A questo proposito il decreto sviluppo prevede anche che il valore di titolo esecutivo dovrà essere assegnato agli accertamenti “emessi” a partire dal 1° luglio 2011 anziché “notificati” da tale data.

RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Si prevede una procedura velocizzata per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti a seguito del controllo delle dichiarazioni dei redditi. Previsto un passaggio di consegne fra Agenzia delle Entrate e Inps che potrà utilizzare la nuova procedura dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Scompare la richiesta di dilazione delle somme dovute a seguito dei controlli delle dichiarazioni dei redditi e alla liquidazione dei redditi soggetti al regime della tassazione separata per importi superiori a € 2.000. L’importo dovuto a titolo di prima rata è escluso dal computo delle somme dovute ai fini del rilascio delle garanzie fideiussorie. Possibilità anche di richiedere piani rateali ad importo decrescente, pur nel rispetto del limite massimo di rate consentito dalle diposizioni vigenti.

DISTRUZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Viene raddoppiato il valore dei beni ormai obsoleti per i quali le imprese possono procedere alla “distruzione” tramite atto notorio (attualmente il limite di valore è di € 5.164).

FATTURA RIEPILOGATIVA

Passa dagli attuali € 154,94 a € 300 il limite d’importo delle fatture sia attive che passive, che possono essere annotate, cumulativamente, tramite apposito documento riepilogativo ex art. 6 del DPR n. 695/96.

REGIME IVA GAS NATURALE

Il decreto sviluppo stabilisce al 10% l’aliquota dell’Iva dovuta per ogni contratto di somministrazione del gas naturale ai fini civili.

RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE SOCIALI

Reintrodotta la possibilità di rivalutare, tramite il pagamento di una imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1/7/2011. La perizia asseverata di stima dovrà essere redatta entro il 30/6/2012 ed il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch’esso entro il 30/6/2012. Possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata in precedenti edizioni del provvedimento.

  • Data inserimento: 19.05.11
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