IL DURF – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ FISCALE

Cos’è, a cosa serve e come richiederlo

Il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) è tornato prepotentemente di attualità in quanto collegato all’ottenimento della nuova patente a punti per i soggetti che operano in cantieri mobili o temporanei. 

Cos’è e a cosa serve 

Il DURF è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che certifica il possesso di determinati requisiti ed il corretto adempimento di taluni adempimenti fiscali. Tale documento, come vedremo nell’articolo, consente di evitare alle imprese appaltatrici la presentazione alla committenza di tutta una serie di documentazione. 

La norma di riferimento è il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019). 

In base alla citata norma, è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (committenti) ad un’impresa in presenza dei seguenti requisiti: 

  • di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,
  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice,
  • svolgimento dell’attività presso le sedi di attività del committente,
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, 

devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio. 

Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (il DURF) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti

A)     risultino in attività da almeno 3 anni,

        siano in regola con gli obblighi dichiarativi,

        abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo              triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi          risultanti dalle dichiarazioni medesime;

 B)    non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi          a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di                  pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali            disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il DURF ha validità di 4 mesi.

Come richiederlo

 In premessa, ricordiamo che è previsto che tale certificazione venga messa a disposizione delle imprese a cura dell’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente. 

Sono gli uffici territoriali delle Direzioni provinciali, competenti in base al domicilio fiscale dell’impresa, a rilasciare il documento su richiesta dell’interessato presentando l’allegato modello. 

Al fine di ridurre il più possibile i tempi per il rilascio della certificazione, la DRE del Veneto rende noto che: 

  • il modello da utilizzare per presentare la richiesta è quello messo a disposizione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

           https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/facsimile-richiesta-di-certificato 

  • una volta compilato e sottoscritto, il modello deve essere inviato via posta elettronica certificata (come allegato) alla Direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente (o alla Direzione Regionale se il richiedente rientra nella tipologia dei “Grandi contribuenti”); 
  • nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “certificazione art.17-bis d.Lgs 241/1997” a cui va aggiunta la denominazione e il codice fiscale del richiedente

Di seguito, sono riportati gli indirizzi PEC delle Direzioni Provinciali e della Direzione Regionale del Veneto a cui inviare le richieste di rilascio della certificazione:

        Ufficio                                                                                                                PEC

Per i grandi contribuenti:

       Ufficio                                                                                                                  PEC

 

  • Data inserimento: 26.09.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6418