Per capire qual è il periodo di prescrizione si deve fare riferimento ad alcuni articoli del Codice Civile, ed in particolare all’articolo 2948.
Si evidenzia che non vi è una limitazione di alcun tipo, anche se nelle bollette/fatture viene riportata la dicitura “le precedenti bollette risultano già pagate”. Ovviamente l’onere di conservare le ricevute di avvenuto pagamento delle singole bollette/fatture è a carico dell’utente, che è bene le mantenga per almeno i 5 anni (periodo di prescrizione).
Codice Civile – Art. 2934 – Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Codice Civile – Art. 2935 – Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Codice Civile – Art. 2948 – Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
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4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
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