Con la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni applicabili alle violazioni relative ai nuovi obblighi comunicativi in materia di IVA: comunicazione dati fatture e liquidazioni periodiche IVA.
Si ricorda che per i due nuovi adempimenti sono state previste specifiche sanzioni:
Entrambe le fattispecie sanzionatorie hanno natura amministrativa, poiché la relativa norma di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 471/1997. Ne consegue che, in assenza di una deroga espressa, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, trovano applicazione le regole ordinarie dell’istituto dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.
Sarà quindi possibile godere della riduzione:
Il ravvedimento della comunicazione dei dati delle fatture
La regolarizzata avviene inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Ad esempio, in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al primo trimestre del 2017 (con scadenza entro il 16 settembre 2017), qualora il contribuente si ravveda in data 3 novembre 2017 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9).
Si noti che, in base alle indicazioni della risoluzione in commento, la riduzione da ravvedimento va applicata alla sanzione ridotta alla metà se la trasmissione, in caso di omissione, o la trasmissione corretta, in caso di infedeltà/incompletezza, è stata effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione. In altri termini, l’invio o l’invio corretto entro 15 giorni è sufficiente per godere della riduzione alla metà della sanzione al di là del pagamento della stessa. Pertanto, riprendendo l’esempio proposto, qualora il contribuente avesse effettuato la trasmissione corretta già il 20 settembre 2017, la sanzione su cui applicare la riduzione a 1/9 sarebbe di euro 180 (360/2).
La risoluzione fornisce una apposita tabella riepilogativa.
Il ravvedimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni iva
Le medesime regole si applicano alla sanzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA con una particolarità: l’adempimento è propedeutico a quello dichiarativo, ancorché sia diverso e autonomo, pertanto, ai fini delle modalità correttive, occorre distinguere se la regolarizzazione è effettuata prima o dopo l’invio della dichiarazione IVA.
Difatti, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
Diversamente, l’obbligo di invio viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare:
La risoluzione fornisce, anche per tale casistica, un’apposita tabella riepilogativa.