Per contrastare il persistere dell’emergenza sanitaria e al fine di agevolare i soggetti più colpiti dalla crisi economica, sono state previste misure anche in materia di IMU.
Il “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) ha disposto la cancellazione della seconda rata IMU con riferimento agli immobili/pertinenze utilizzati per l’esercizio delle attività oggetto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020, al verificarsi di determinate condizioni.
Il “Decreto Ristori – bis” (D.L. n. 149/2020) è intervenuto aggiornando ulteriormente l’elenco dei soggetti esonerati dal pagamento della seconda rata IMU ponendo comunque delle ulteriori condizioni rispetto a quelle già previste dal Decreto Ristori.
Immobili potenzialmente esenti
Il “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) all’art. 9 ha disposto l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU con riferimento agli immobili e alle relative pertinenze in cui sono esercitate le attività specificate nella tabella dell’allegato 1 del Decreto come da ultimo sostituita dal Decreto “Ristori – bis”.
Trattasi delle attività produttive maggiormente colpite dalle restrizioni disposte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 relative ai settori:
A seguito dell’aggravarsi della situazione sanitaria ed economica, il legislatore è successivamente intervenuto sul tema con il “Decreto Ristori – bis”, estendendo gli aiuti già previsti dal Decreto Ristori per i titolari delle attività economiche suindicate anche ai titolari, nonché proprietari, di immobili in cui sono esercitate le attività economiche individuate dall’allegato 2 del Decreto.
Con le nuove disposizioni, l’esonero dal pagamento della seconda rata IMU è previsto anche per gli immobili destinati ai grandi magazzini, empori, commercio al dettaglio di merci varie, servizi alla persona ecc.
Condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione IMU
Ai sensi dell’art. 9, D.L. “Ristori”, l’abolizione della seconda rata IMU, opera a condizione che i proprietari delle strutture siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tali disposizioni sono applicabili comunque nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.
La condizione prevista dal sopracitato art. 9, D.L. n. 137/2020 è stata confermata anche dall’art. 5, D.L. “Ristori-bis”.
ATTENZIONE
Nei casi previsti di esonero dal pagamento della seconda rata IMU 2020 per le attività indicate alla Tabella 2 allegata al “Decreto Ristori-bis”, l’agevolazione è applicabile limitatamente agli immobili ubicati nelle zone territoriali particolarmente colpite dalla pandemia (c.d. zone rosse), individuate ai sensi:
Ricordiamo comunque che è applicabile quanto previsto dall’art. 78, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
Nella Relazione illustrativa del Decreto Ristori è evidenziato che la nuova previsione legislativa “si aggiunge” al citato art. 78, D.L. n. 104/2020 e pertanto non è diretta “a superare” quanto già previsto da tale ultima disposizione.
Di conseguenza, le fattispecie già previste dal citato art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano ricomprese nella tabella delle attività oggetto delle nuove limitazioni.
Oltre a quanto appena illustrato ricordiamo le norme IMU a riguardo dell’abitazione principale così come definita ai fini IMU ed alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU
La normativa Imu, con riferimento alla definizione di abitazione principale, confermata da ultimo dal’art.1 comma 741 Legge 160/2019 (Legge di Bilancio), stabilisce che:
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”
CONIUGI RESIDENTI E CON DIMORA ABITUALE IN DUE ABITAZIONI DIVERSE UBICATE NELLO STESSO COMUNE
Il D.L. n. 201/2011 art. 13 comma 2, il cui contenuto è stato recentemente riproposto all’art. 1 comma 741 Legge 160/2019, ha introdotto in tema di IMU una previsione del tutto nuova volta a contrastare intenti elusivi al fine di usufruire di indebite agevolazioni fiscali come ad esempio le “finte residenze” di coniugi non legalmente separati.
La norma stabilisce che:
“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare [leggi coniugi] abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”
CONIUGI RESIDENTI E CON DIMORA ABITUALE IN DUE ABITAZIONI DIVERSE UBICATE IN UN COMUNE DIVERSO
Il fatto che il Legislatore, nella norma appena riportata, non abbia contemplato la fattispecie di coniugi residenti e con dimora abituale in due abitazioni diverse ubicate in comuni diversi, ha lasciato spazio a pronunciamenti differenti da parte delle Commissioni Tributarie chiamate di volta in volta a pronunciarsi.
Sul tema si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 20130 del 24 settembre) sposando la tesi più restrittiva applicata dalle Commissioni Tributarie (la prima appena esposta) stabilendo che: