Il prossimo 16.3.2023 scade il termine entro il quale le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) devono provvedere a versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
È già stato chiarito, con circolare 108/E 1996, che sono altresì obbligate al versamento anche le:
Per le società costituite a fine 2022 con chiusura del primo esercizio il 31.12.2022, la tassa in questione deve essere riversata (oltre che in fase di costituzione) entro il 16.3.2023 avendo la stessa carattere “annuale” e non per esercizio.
Per le società costituite a fine 2022 con chiusura del primo esercizio al 31.12.2023 (primo esercizio di durata “ultra-annuale”), per le medesime considerazioni esposte al paragrafo precedente, si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo di imposta. Anche in questo caso si dovrà procedere al riversamento, oltre a quello effettuato in fase di costituzione, per l’anno 2023 entro il prossimo 16 marzo.
Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui libri sociali:
L’importo da versare è determinato forfettariamente sulla base del capitale sociale / fondo di dotazione della società esistente all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:
Gli importi versati sostituiscono la tassa di concessione governativa dovuta per la vidimazione dei libri sociali, sono deducibili dall’IRES/IRAP e sono dovuti in misura forfettaria a prescindere dal numero di registri o dalle pagine utilizzate nell’anno.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e potrà eventualmente essere compensato con crediti nella disponibilità della società. I dati andranno esposti nella sezione erario utilizzando il codice tributo “7085” ed anno di riferimento “2023”.
Per le società neocostituite successivamente all’1.1.2023, il versamento per l’anno di inizio (2023) deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il bollettino di c/c/p n. 6007. Per gli anni successivi il versamento avverrà nelle modalità ordinarie utilizzando il modello F24.