IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE DAL SOSTITUTO

Con l’istituzione del codice tributo la misura è operativa

Con la risoluzione 50/E/2020 pubblicata il 7 settembre, è stato istituito il codice tributo per eseguire “l’auto-versamento” delle ritenute non operate (su richiesta del contribuente) dal sostituto di imposta. 

Con il Decreto Liquidità (art. 19 comma 1) è stata prevista la possibilità (non l’obbligo) riservata ai soggetti: 

  • con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia; 
  • con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000
  • che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato; 

di richiedere al sostituto di imposta la non applicazione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo / provvigioni sui ricavi / compensi percepiti nel periodo 17.3 – 31.5.2020

La scadenza del versamento di quanto non corrisposto dal sostituto (su richiesta del contribuente) a titolo di ritenuta d’acconto è stata più volte prorogata (rispetto alla scadenza originaria prevista dal D.L. “Liquidità 31.7.2020): 

  • dal D.L. “Rilancio” dal 31.7.2020 al 16.9.2020 in unica soluzione o in 4 rate di pari importo senza applicazione di sanzioni ed interessi a partire dal 16.9.2020; 
  • dal D.L. “Agosto”, in aggiunta alla modalità soprariportata, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento in questione, sempre senza applicazioni di sanzioni ed interessi: 
    • per un importo pari al 50% delle somme sospese in unica soluzione entro il 16.9.2020 ovvero in un massimo di 4 rate di pari importo (prima rata entro 16.9.2020);
    • per la restante parte (50%) delle somme sospese in un massimo di 24 rate mensili di pari importo senza applicazione di sanzioni ed interessi (prima rata entro il 16.1.2021).

Con la Risoluzione 7.9.2020, n. 50/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da riportare nel mod. F24 al fine di consentire ai lavoratori autonomi / agenti e rappresentanti di commercio di versare le ritenute in esame: 

“4050" - Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8.4.2020, n. 23”.

Evidenziamo che: 

  • quale “Anno di riferimento” va riportato l’anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta (2020); 
  • nel campo "Rateazione/regione/prov./mese rif." vanno riportate le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato "NNRR", indicando: 
    • il numero della rata in pagamento ("NN");
    • il numero complessivo delle rate ("RR").

Ad esempio:

  • in caso di versamento in unica soluzione nel campo in esame va riportato "0101"; 
  • in caso di scelta per la rateizzazione in 4 rate nel campo in esame va riportato, alle rispettive scadenze, "0104" - "0204" - "0304" - "0404".

 

  • Data inserimento: 14.09.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4557