Sono cambiate le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione a fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro riferite a operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA. Il nuovo decreto Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale modifica l’art. 6, D.M. 17.06.2014.
La precedente disciplina prevedeva che il versamento dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; ora, stante l’applicazione virtuale dell’imposta, la norma fissa una periodicità trimestrale.
Il nuovo art. 6, D.M. 17.06.2014 dispone che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a questo trimestre, con primo versamento che dovrebbe quindi risultare in scadenza il 20.04.2019, con posticipo relativo alla festività.
L’ammontare dell’imposta dovrà essere liquidato direttamente dall’Agenzia delle Entrate in base ai dati ricevuti attraverso il sistema SDI. La stessa Agenzia provvederà anche alla relativa comunicazione al contribuente.
Il contribuente avrà l’onere di indicare, in ogni documento elettronico emesso e trasmesso al Sistema, l’assoggettamento all’imposta di bollo e il relativo importo (ordinariamente 2 euro).
Attraverso l’elaborazione dei dati ricevuti, l’Amministrazione finanziaria provvederà al calcolo e alla liquidazione dell’imposta dovuta dai soggetti passivi, comunicandone l’importo trimestrale da versare nell’area riservata, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Un apposito servizio, presente sul portale, consentirà la procedura di pagamento con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure attraverso il modello F24 predeterminato che la stessa Amministrazione finanziaria provvederà a elaborare e rendere disponibile in anteprima.