Con l’avvento della fattura elettronica, che dallo scorso 1° gennaio riguarda la generalità dei contribuenti, il versamento dell’imposta di bollo (qualora dovuta) rappresenta una casistica che riguarda una vasta platea di contribuenti.
Per venire incontro alle esigenze “informative” dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella specifica sezione del proprio sito internet “l’Agenzia informa”, la guida aggiornata a gennaio 2024 (la precedente era datata marzo 2023).
Rispetto alla precedente versione, sono stati recepiti i chiarimenti forniti nel corso degli scorsi mesi ed in particolare:
Modalità e termini di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato alternativamente:
alle sottoelencate scadenze:
Periodo di fatturazione |
Imposta di bollo dovuta |
Termine versamento |
1° trimestre |
Maggiore di € 5.000 |
31 maggio |
Inferiore o uguale di € 5.000 |
30 settembre (*) |
|
2° trimestre |
Maggiore di € 5.000 |
30 settembre |
1° e 2° trimestre |
Inferiore o uguale di € 5.000 |
30 novembre |
3° trimestre |
Qualsiasi importo |
30 novembre |
4° trimestre |
Qualsiasi importo |
28 febbraio (o 29 febbraio) |
(*) tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 5.000
Per effettuare il versamento mediante utilizzo del modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
2521 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre |
2522 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre |
2523 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre |
2524 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre |