L’inail ha pubblicato in data odierna nel proprio sito www.inail.it, le istruzioni operative e la Guida all’autoliquidazione.
A seguito infatti della pubblicazione dei decreti interministeriali, l’Inail con la nota nr. 5453, ha fornito le istruzioni necessarie al calcolo dell'autoliquidazione 2018/2019.
Riportiamo sinteticamente di seguito i punti principali contenuti nella citata nota.
Scadenze
Entro il 16 maggio 2019:
Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.
Differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto edile” (per aziende con dipendenti), da trasmettere via PEC alla sede Inail competente per fruire della riduzione dell’11,50% solo in regolazione 2018.
Per il 2019 tale riduzione è stata abrogata.
Novità importante è che i premi unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell’attività (cessazione del codice ditta), intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (quest’anno 16 maggio 2019).
Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2019.
Premio supplementare silicosi / asbestosi
Addizionale Fondo amianto
Riduzioni del premio assicurativo
Rateazione del premio
Nel capitolo “Casi particolari”, viene riportato che in presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, si possono inviare le segnalazioni via PEC alla sede Inail competente.
Le sedi dovranno rielaborare le basi di calcolo e comunicarle alle ditte interessate che le troveranno nel sito Inail nella scelta “Fascicolo Aziende”.
Nel caso non vengano sistemate entro la data del 16 maggio 2019, il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle Basi di calcolo già comunicate.