INAIL – Autoliquidazione 2018/2019
L’inail ha pubblicato in data odierna nel proprio sito www.inail.it, le istruzioni operative e la Guida all’autoliquidazione.
A seguito infatti della pubblicazione dei decreti interministeriali, l’Inail con la nota nr. 5453, ha fornito le istruzioni necessarie al calcolo dell'autoliquidazione 2018/2019.
Riportiamo sinteticamente di seguito i punti principali contenuti nella citata nota.
Scadenze
Entro il 16 maggio 2019:
- Presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica (modello 1031);
- Pagare il premio di autoliquidazione e i Contributi Associativi. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019;
- Inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”.
Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.
Differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto edile” (per aziende con dipendenti), da trasmettere via PEC alla sede Inail competente per fruire della riduzione dell’11,50% solo in regolazione 2018.
Per il 2019 tale riduzione è stata abrogata.
Novità importante è che i premi unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell’attività (cessazione del codice ditta), intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (quest’anno 16 maggio 2019).
Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2019.
Premio supplementare silicosi / asbestosi
- Il premio supplementare è dovuto solo per la regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019.
Addizionale Fondo amianto
- Per il triennio 2018 / 2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese interessate.
Riduzioni del premio assicurativo
- Riduzione legge 147/2013 si applica solo in regolazione 2018 nella misura del 15,81%;
- Riduzione del settore edile (solo per ditte con dipendenti), si applica solo al premio di regolazione 2018 nella misura dell’11,50%;
- Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge nr. 296/2006), aziende in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro, si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%.
- Per la regolazione 2019 le imprese in regola, per poter usufruire della riduzione, devono barrare l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006 …”.
Rateazione del premio
- Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio, le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione di interessi; le rate successive devono essere versate entro il 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi. Il tasso da applicare per il 2018 è del 1,07%. Coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata:
- SCADENZA 16 NOVEMBRE 2019 - 0,00539397
- SCADENZA 20 AGOSTO 2019 - 0,00269699
Nel capitolo “Casi particolari”, viene riportato che in presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, si possono inviare le segnalazioni via PEC alla sede Inail competente.
Le sedi dovranno rielaborare le basi di calcolo e comunicarle alle ditte interessate che le troveranno nel sito Inail nella scelta “Fascicolo Aziende”.
Nel caso non vengano sistemate entro la data del 16 maggio 2019, il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle Basi di calcolo già comunicate.