Inail: scade il 16 novembre 2015 il termine per presentare progetti finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il fondo a disposizione nella regione Veneto è di 300.000 euro. Entro fine dicembre 2015 si conosceranno quali progetti sono stati ammessi

Fino al 16 novembre 2015 è possibile presentare all’Inail, progetti in tema di infortuni e malattie professionali. Le manifestazioni di interesse vanno inviate via PEC alla Direzione regionale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e devono essere corredate di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione secondo i criteri esposti nell’avviso pubblico (riportato in allegato).

Con il Piano nazionale di prevenzione, fra le aree di intervento ritenute di particolare rilevanza sono proposti temi che necessitano di continuità di analisi e progettazione per la predisposizione di strumenti specifici. I fattori di rischio ritenuti determinanti sono i seguenti:

infortuni e malattie professionali;

fattori di rischio trasversali: organizzazione del lavoro, pratiche scorrette, non conformità di macchine e impianti;

fattori specifici dei comparti;

edilizia;

agricoltura;

legno;

trasporti;

metalmeccanica;

sanità e servizi alla persona.

Il Piano regionale di prevenzione del Veneto per il 2015 ha poi focalizzato l’attenzione sulla necessità d finalizzare le risorse disponibili indicando i seguenti obiettivi strategici:

perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro;

rafforzamento del coordinamento fra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico scientifico;

promozione dell’attività di formazione informazione in materia di sicurezza sul lavoro

attenzione alle categorie deboli.

La Direzione regionale dell’Inail potrà comunque provvedere ad autorizzare progetti, anche non rientranti nei temi specifici e nelle aree ritenute prioritarie dal Piano regionale di prevenzione, la cui finalità prevenzionale possa essere comunque accertata in relazione agli obiettivi specifici individuati dall’intervento.

I soggetti proponenti

Possono proporre la realizzazione di progetti prevenzionali anche a titolo oneroso, in regime di compartecipazione, da formalizzare mediante Accordi di collaborazione, soggetti del territorio regionale (non ricompresi tra i soggetti qualificati già individuati dall’art. 10 (*) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per i quali non è necessaria la previa manifestazione di interesse ai sensi del presente Avviso pubblico), enti ed organismi pubblici e privati, quali gli Enti Locali, le Università, le Istituzioni scolastiche, gli Enti non profit, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, titolati, sia singolarmente che in regime di associazione, a presentare le relative manifestazioni di interesse secondo le modalità indicate al punto 6 dell’avviso di manifestazione di interesse.

(*) D.Lgs. 81/2008 - Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

 

I progetti

Sono proponibili solamente nuovi progetti.

Non sono proponibili progetti rivolti a singole imprese, per evitare disparità di trattamento, conflitti di interesse e alterazione della concorrenza; accordi con singole aziende possono essere ammessi solo nel caso in cui questi comportino una forte ricaduta, intesa come alto numero di destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nel settore produttivo o sulla filiera produttiva di interesse, assicurando comunque il più ampio coinvolgimento delle parti sociali. Il progetto deve contenere una descrizione analitica delle attività da svolgere, gli eventuali ulteriori partner, i destinatari a cui intende rivolgersi, gli obiettivi e i risultati attesi nonché i costi suddivisi per i partner coinvolti e per tipologia (risorse umane, beni strumentali, progettazione…). E’ necessario inoltre indicare le modalità di comunicazione/divulgazione del progetto e dei risultati raggiunti.

Tipologie di attività

I progetti potranno riguardare attività di informazione e promozione della sicurezza sul lavoro e attività di assistenza e consulenza alle imprese in tema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali attraverso ad esempio il supporto alla elaborazione e/o alla implementazione di buone prassi anche ai fini della raccolta secondo il modello definito dalla Commissione Consultiva Permanente o il supporto all’adozione di linee-guida e norme tecniche.

Sono da escludere progetti che riguardino attività di formazione obbligatoria, di adozione di modelli organizzativi, di sistemi di gestione della sicurezza, di responsabilità sociale d’impresa, di mero adempimento normativo o di pura ricerca

Tempistica dei progetti prevenzionali

Ai fini della coerenza con la tempistica istituzionale delle previsioni economiche finanziarie ed anche al Sistema di gestione dei Piani per la Prevenzione, nella proposta progettuale dovranno essere indicati i tempi di realizzazione, assicurandone il rispetto, che potranno riguardare anche più annualità. In quest’ultimo caso la prosecuzione delle attività sarà subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali prestabiliti.

Criteri di spesa

La Direzione regionale, in conformità a quanto definito nelle Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione 2015, compartecipa - professionalmente o economicamente – con altri soggetti, pubblici o privati, alla progettazione e realizzazione delle attività prevenzionali, nella misura tendenzialmente prossima al 50% degli oneri complessivamente considerati (relativi alle risorse economiche, professionali, strumentali).

Costi ammissibili

Un costo è ammissibile se riguarda un’operazione approvata e finanziata con atto della Direzione regionale; di conseguenza il costo deve essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, al progetto.

Nel caso di connessione non esclusiva e/o parziale, deve essere data dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota-parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione.

Inoltre il costo deve essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato ed essere giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Imputazione dei costi indiretti

Possono essere imputati anche i costi indiretti di progetto.

Si intendono “indiretti” quando non sono o non possono essere direttamente connessi all’operazione, in quanto riconducibili alle attività generali dell’organismo che attua l’operazione. Non essendo possibile determinarne con precisione l’ammontare attribuibile ad una specifica operazione, verranno imputati attraverso un metodo prestabilito, equo, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfettaria ad un tasso non superiore del 20% dei costi diretti.

Risorse Umane

Le spese per le risorse umane sono relative a prestazioni del personale direttamente assegnato al progetto.

Le spese per le risorse umane sono relative a risorse umane interne od esterne, che hanno ricevuto un incarico formale.

La spesa per le risorse umane è calcolata:

in relazione al costo orario/giornate e alle ore/giornate di lavoro prestate;

in relazione al valore della prestazione.

In entrambi i casi, a dimostrazione delle prestazioni svolte, deve essere utilizzato e debitamente attestato un opportuno sistema di rilevazione delle attività e/o delle ore che rappresenti l’attività realizzata in relazione ad ogni singola risorsa umana.

Per le attività formative tale sistema è costituito dal registro formativo e delle presenze.

Acquisizione di beni

Non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

Nel caso di attività formative, la spesa per l’acquisto di materiale didattico ad uso dei destinatari della formazione è ammissibile e imputabile al progetto.

Prestazione di servizi o forniture a soggetti terzi

In tal caso sono prospettabili due ipotesi distinte:

erogazione a favore di Ente Pubblico (anche semplicemente organismo di diritto pubblico): tale ente nella scelta del fornitore è soggetto al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006).

Erogazione a favore di privato: il soggetto privato è tenuto a garantire l’osservanza delle procedure di evidenza pubblica qualora (indipendentemente dall’importo) attivi percorsi di utilizzo delle risorse pubbliche che si configurino come appalti (esempio appalti di servizi o di forniture con conseguente scelta del fornitore).

 

In allegato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse 8scaricabile dal sito www.inail.it

  • Data inserimento: 09.11.15