Con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
In particolare, l’INPS rivede le proprie indicazioni contenute nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 a seguito dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
L’Istituto conferma che i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite dall’Istituto nel paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018, riprese nella circolare.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.