INPS: Circolare n. 45/2021 - Permessi legge 104/1992 e part-time verticale.
Con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
In particolare, l’INPS rivede le proprie indicazioni contenute nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 a seguito dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
L’Istituto conferma che i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite dall’Istituto nel paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018, riprese nella circolare.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.