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INPS: Circolare n. 45/2021 - Permessi legge 104/1992 e part-time verticale.

L’Istituto rivede i criteri di calcolo dei permessi nel casi di part-time (verticale e misto) con percentuale superiore al 50%.

Con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

In particolare, l’INPS rivede le proprie indicazioni contenute nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 a seguito dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

L’Istituto conferma che i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite dall’Istituto nel paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018, riprese nella circolare.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

  • Data inserimento: 01.04.21