A decorrere dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, determinati sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015 stimata dalla Banca d'Italia, vengono fissati nella misura del 4,13 per cento in ragione annuale.
In calo di 0,75 punti percentuali, rispetto all'anno scorso, il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella.
Gli interessi di mora, come prescritto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vengono applicati, una volta
trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le
sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al
giorno in cui avviene il pagamento.
La determinazione del tasso di interesse in questione, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159, è stabilita annualmente.