L’Agenzia delle Entrate specifica che, due anni di utilizzo in comodato d’uso prima dell’acquisto rilevano ai fini del credito d'imposta e non possono essere assimilati al ''periodo di prova'' menzionato in prassi precedente.
Nei fatti riportati nell’interpello, una società che nel 2023 ha acquistato un macchinario precedentemente utilizzato in base a un contratto di comodato d’uso non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0” sull’acquisto di beni strumentali nuovi, mancando, nel caso prospettato, il necessario requisito della novità del bene oggetto di investimento. È la sintesi della risposta 221/2024 dell’Agenzia delle entrate a una società che chiede se sia possibile fruire della misura agevolativa su un bene che ha utilizzato dal 2021.
Il macchinario in esame, viene precisato nell’interpello, era stato originariamente acquistato da un’altra società al solo scopo di concederlo in comodato d’uso all’istante a partire dal 2021, consentendogli così di avviare la propria attività. Diversamente, l’elevato costo dell’apparecchio avrebbe impedito alla società istante di procedere all’acquisto prima dell’avvio della fase di produzione, considerati fra l’altro i ritardi e le difficoltà oggettive che si sono dovute affrontare all’epoca dei fatti in cui vigeva la misura emergenziale del lock down.
Il periodo di efficacia del comodato, secondo l’Agenzia, non può essere assimilato al ''periodo di prova'' indicato nella risposta n. 63/2022, richiamata dall’istante, in cui veniva chiarito che il precedente uso del bene in qualità di comodatario da parte dell'acquirente, senza soluzione di continuità, non influiva sul requisito della ''novità''. In questo caso infatti il comodato era di breve durata e ''stipulato nell'ambito di un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture''. Inoltre era prevista un’opzione di acquisto che il comodante poteva far scattare.
Nell’interpello citato, invece, il macchinario utilizzato per due anni in base al contratto di comodato non può considerarsi un bene ''nuovo'' al momento del suo acquisto. Tale contratto, inoltre, non prevede alcuna opzione di acquisto del macchinario ma esclusivamente una data entro cui l’istante procederà all’acquisto (il 31 dicembre 2023).
A parere dell’Agenzia, in conclusione, la società istante non potrà fruire del credito d’imposta “Transizione 4.0”.