L’iper-ammortamento, misura agevolativa prevista dall’ultima Legge di Bilancio, si avvia verso la sua piena operatività. Al momento manca ancora:
La procedura di accesso al beneficio si articola ora in cinque comunicazioni da inviare al GSE, con maggiori obblighi derivanti dal monitoraggio annuale del beneficio spettante/usufruito.
Analizzando la struttura del Decreto Ministeriale sull’iper-ammortamento, viene recepita con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, la sospensione del vincolo “made in UE/SEE” sui beni materiali ed immateriali così come modificato dal D.L. n. 38/2026 (Decreto Fiscale).
Evidenziamo che, il vincolo di origine UE permane per gli impianti fotovoltaici, agevolabili solo rientranti nelle categorie B e C del Registro Enea.
Le procedure di accesso al beneficio
Rimangono invariate le tre fasi principali (comunicazione preventiva, di conferma dell’acconto del 20% e di completamento ad interconnessione avvenuta) ma aumentano a 5 le comunicazioni complessive da trasmettere al GSE.
Il testo del D.M. (in bozza), prevede infatti due comunicazioni ulteriori (alle tre già previste):
Il Decreto precisa inoltre che, la maggiorazione delle quote di ammortamento e/o dei canoni di leasing, decorre dal periodo d’imposta di trasmissione della comunicazione di completamento, previa entrata in funzione dei beni nel medesimo periodo.
Plafond di spesa
I plafond di spesa (2,5, 10 e 20 milioni di euro) rilevano annualmente con riferimento alle comunicazioni di completamento trasmesse.
Obblighi documentali
Confermati gli obblighi documentali a carico della generalità delle imprese:
Non è più prevista la possibilità di ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in luogo della perizia tecnica asseverata) per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000.
Per conoscere definitivamente le norme applicabili (pubblicazione D.M. in G.U. e apertura della piattaforma GSE) si deve ancora attendere; le previsioni danno il completamento normativo per il prossimo mese di giugno 2026.