IRAP REGIONE VENETO: NUOVE ALIQUOTE APPLICABILI DAL PERIODO DI IMPOSTA 2025

Aliquote aggiornate per codici ATECO

La Legge Regionale del Veneto 27 dicembre 2024, n. 32 (Legge di Stabilità Regionale 2025) ha rideterminato le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

La misura interviene sull’aliquota ordinaria del 3,90%, introducendo maggiorazioni differenziate in base al codice ATECO 2007 dell’attività esercitata.

Nel dettaglio, per il periodo d’imposta 2025 si configurano le seguenti fattispecie applicative:

1) Contribuenti operanti nei settori di cui all’Allegato C della L.R. 32/2024

Rientrano in tale ambito i soggetti che esercitano attività comprese nei codici ATECO espressamente elencati nell’Allegato C, tra cui in particolare:

  • attività estrattive e di lavorazione di minerali;
  • industria chimica, petrolchimica, farmaceutica e produzione di materie plastiche;
  • produzione di cemento, calce, gesso e attività siderurgiche;
  • fabbricazione di armi e munizioni;
  • commercio all’ingrosso di tabacco e grande distribuzione (ipermercati, supermercati, discount, grandi magazzini);
  • trasporto di merci e passeggeri, logistica e gestione infrastrutture di trasporto;
  • attività immobiliari (compravendita, locazione, gestione);
  • servizi di pubblicità, ricerca del personale, vigilanza privata e attività connesse al gioco e scommesse.

Per tali soggetti si applica la maggiorazione dello 0,65%, quindi un’aliquota complessiva IRAP pari al 4,55%.

2) Contribuenti diversi da quelli di cui all’Allegato C e non ricompresi nella L.R. 30/2022

Si tratta della generalità dei contribuenti non inclusi nei settori sopra indicati e non appartenenti alle categorie già oggetto di maggiorazione introdotta dalla Legge Regionale n. 30/2022.

Per tali soggetti si applica la maggiorazione dello 0,18%, quindi un’aliquota complessiva IRAP pari al 4,08%.

3) Contribuenti già soggetti alla maggiorazione prevista dalla L.R. 30/2022

Per i soggetti individuati dall’art. 2 della Legge Regionale n. 30/2022 (tra cui specifiche divisioni ATECO già interessate da incremento dal 2023), resta invariata la maggiorazione dello 0,92%, quindi un’aliquota complessiva IRAP pari al 4,82%.

Ulteriori precisazioni normative

Sono esclusi dall’applicazione della rideterminazione i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni IRAP previste dalla normativa regionale, per i quali continuano ad applicarsi le aliquote agevolate vigenti.

Alla luce delle modifiche introdotte, ai fini della corretta determinazione dell’imposta per il 2025, assume rilievo determinante:

  • l’esatta individuazione del codice ATECO prevalente;
  • la verifica dell’eventuale inclusione negli elenchi dell’Allegato C o nelle categorie già oggetto di maggiorazione;
  • la conseguente applicazione della corretta aliquota IRAP.

 

  • Data inserimento: 24.04.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7153